Art. 6 Disposizioni in materia di assunzioni nel comparto pubblico regionale 1. Per l'anno 2019, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa corrispondente alle unita' di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel medesimo anno e non sostituite. 2. Nei limiti delle facolta' assunzionali di cui al comma 1, al fine di accrescere l'efficienza dell'azione amministrativa e la qualita' dei servizi erogati, l'Amministrazione regionale predispone il piano di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui agli articoli 3, comma 3, lettera d), e 40, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, reclutando, in via prioritaria, le figure professionali con competenze in materia di: a) attuazione delle politiche europee, anche mediante l'utilizzo dei fondi strutturali; b) politiche attive del lavoro; c) qualita', razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti normativi e amministrativi; d) salvaguardia e sviluppo delle infrastrutture; e) gestione e difesa del territorio; f) contrattualistica pubblica; g) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio; h) servizi sociali. 3. Per l'anno 2019, gli enti locali sono autorizzati ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa corrispondente alle unita' di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel medesimo anno e non sostituite e di quelle che cesseranno nell'anno 2019. Resta escluso dall'ambito di applicazione del predetto limite assunzionale il reclutamento di personale addetto ai servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilita', nonche' di personale addetto all'attuazione e al coordinamento delle Strategie per lo sviluppo delle aree interne, nell'ambito della politica regionale di sviluppo. 4. Nell'ambito delle convenzioni tra comuni di cui all'art. 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunita' montane), le spese di personale e le facolta' assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dal comma 3 e l'invarianza della spesa complessivamente considerata. Sono fatte salve le assunzioni di personale programmate dagli enti locali nel 2018 e per le quali al 31 dicembre 2018 risulta gia' avviata la relativa procedura di reclutamento. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche in deroga a quanto previsto per le Unites des Communes valdôtaines dall'art. 15, comma 2, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2014. 5. Nei limiti delle facolta' di cui al presente articolo, alle assunzioni a tempo indeterminato l'Amministrazione regionale, gli enti locali e gli altri enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22/2010 provvedono, in via prioritaria, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2018, la cui efficacia e' all'uopo prorogata sino al 31 dicembre 2019. 6. Per la spesa relativa al personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), resta fermo, anche per il 2019, quanto stabilito dall'art. 57, comma 3, della legge 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). 7. La disposizione di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 (Istituzione dell'Avvocatura regionale), deve intendersi nel senso che per il trattamento economico dell'Avvocato dirigente trovano applicazione anche le disposizioni contrattuali in materia di remunerazione di incarichi aggiuntivi.