Art. 6 
 
                Disposizioni in materia di assunzioni 
                   nel comparto pubblico regionale 
 
  1. Per l'anno 2019, l'Amministrazione regionale e'  autorizzata  ad
effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel  limite  della  spesa
corrispondente  alle  unita'  di  personale,   anche   di   qualifica
dirigenziale,  cessate  dal  servizio  nel  medesimo   anno   e   non
sostituite. 
  2. Nei limiti delle facolta' assunzionali di cui  al  comma  1,  al
fine di  accrescere  l'efficienza  dell'azione  amministrativa  e  la
qualita' dei servizi erogati, l'Amministrazione regionale  predispone
il piano di programmazione triennale del fabbisogno di  personale  di
cui agli articoli 3, comma 3, lettera d), e 40, comma 2, della  legge
regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione
dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico  della
Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995,  n.
45,  e  di  altre  leggi  in  materia  di  personale),  tenuto  conto
dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale  e  la
migliore organizzazione del lavoro, reclutando, in  via  prioritaria,
le figure professionali con competenze in materia di: 
  a) attuazione delle politiche europee,  anche  mediante  l'utilizzo
dei fondi strutturali; 
  b) politiche attive del lavoro; 
  c) qualita', razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei
procedimenti normativi e amministrativi; 
  d) salvaguardia e sviluppo delle infrastrutture; 
  e) gestione e difesa del territorio; 
  f) contrattualistica pubblica; 
  g) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio; 
  h) servizi sociali. 
  3. Per l'anno 2019, gli enti locali sono autorizzati ad  effettuare
assunzioni   a   tempo   indeterminato   nel   limite   della   spesa
corrispondente  alle  unita'  di  personale,   anche   di   qualifica
dirigenziale, cessate dal servizio nel medesimo anno e non sostituite
e di quelle che cesseranno nell'anno 2019. Resta escluso  dall'ambito
di applicazione del predetto limite assunzionale il  reclutamento  di
personale  addetto  ai  servizi   domiciliari,   semiresidenziali   e
residenziali  per  persone  anziane  e  non  autosufficienti   o   in
condizioni di fragilita', nonche' di personale addetto all'attuazione
e al  coordinamento  delle  Strategie  per  lo  sviluppo  delle  aree
interne, nell'ambito della politica regionale di sviluppo. 
  4. Nell'ambito delle convenzioni tra  comuni  di  cui  all'art.  19
della  legge  regionale  5  agosto  2014,  n.  6  (Nuova   disciplina
dell'esercizio  associato  di   funzioni   e   servizi   comunali   e
soppressione delle Comunita' montane), le spese  di  personale  e  le
facolta' assunzionali sono considerate in maniera  cumulata  fra  gli
enti coinvolti, garantendo forme di  compensazione  fra  gli  stessi,
fermi restando i vincoli previsti dal comma 3  e  l'invarianza  della
spesa complessivamente considerata. Sono fatte salve le assunzioni di
personale programmate dagli enti locali nel 2018 e per le quali al 31
dicembre  2018  risulta  gia'  avviata  la  relativa   procedura   di
reclutamento. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche in
deroga a quanto previsto  per  le  Unites  des  Communes  valdôtaines
dall'art. 15, comma 2, secondo  periodo,  della  legge  regionale  n.
6/2014. 
  5. Nei limiti delle facolta' di  cui  al  presente  articolo,  alle
assunzioni a tempo  indeterminato  l'Amministrazione  regionale,  gli
enti locali e gli altri enti di cui all'art. 1, comma 1, della  legge
regionale  n.  22/2010  provvedono,  in  via  prioritaria,   mediante
scorrimento delle graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2018,
la cui efficacia e' all'uopo prorogata sino al 31 dicembre 2019. 
  6. Per la spesa relativa al personale dell'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente (ARPA), resta  fermo,  anche  per  il  2019,
quanto stabilito dall'art. 57, comma 3, della legge 13 dicembre 2011,
n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). 
  7. La  disposizione  di  cui  all'art.  1,  comma  3,  della  legge
regionale  15  marzo  2011,   n.   6   (Istituzione   dell'Avvocatura
regionale),  deve  intendersi  nel  senso  che  per  il   trattamento
economico  dell'Avvocato  dirigente  trovano  applicazione  anche  le
disposizioni contrattuali in materia di  remunerazione  di  incarichi
aggiuntivi.