Art. 7 
 
           Disposizioni in materia di personale regionale 
 
  1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 22/2010,
la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione  regionale  e'
definita in  2.905  unita'  di  personale,  di  cui  136  unita'  con
qualifica di dirigente, cosi' distribuite nei seguenti organici: 
  a) Giunta regionale: 2.028 unita' di personale, di cui  124  unita'
con qualifica di dirigente; 
  b) Consiglio regionale: 83 unita' di personale, di cui 8 unita' con
qualifica di dirigente; 
  e) Corpo forestale della Valle d'Aosta: 166 unita' di personale, di
cui 2 unita' con qualifica di dirigente; 
  d) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti  dalla  Regione:
396 unita' di personale; 
  e) personale professionista del Corpo  valdostano  dei  Vigili  del
Fuoco: 232 unita' di personale, di cui  2  unita'  con  qualifica  di
dirigente. 
  2. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al
comma 1 e' comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2,  9,
comma 1, e 11, comma 1, della legge regionale n. 22/2010, nonche'  di
quello i cui  incarichi  possono  essere  conferiti  ai  sensi  degli
articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, della medesima legge. 
  3. Per le finalita' di cui all'art.  6  della  legge  regionale  n.
22/2010, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al
comma 1, per i segretari particolari, per gli addetti alle  attivita'
giornalistiche  e  di  informazione  della  Giunta  regionale  e  del
Consiglio regionale e per il personale amministrato dall'ex Direzione
Agenzia  regionale  del  lavoro  assunto  con  contratto  di  diritto
privato,  collocati  al  di  fuori  della  dotazione  organica,  sono
definiti in euro 120.691.480 per retribuzioni, indennita'  accessorie
e oneri di legge a carico del  datore  di  lavoro,  ivi  comprese  le
assunzioni a tempo determinato, al netto dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive (IRAP) dovuta per legge. 
  4. Le risorse finanziarie  destinate  annualmente  al  Fondo  unico
aziendale del personale regionale e del personale  dell'ex  Direzione
Agenzia regionale del lavoro non utilizzate  al  termine  di  ciascun
esercizio finanziario possono essere portate in aumento delle ritorse
dell'esercizio  finanziario  successivo.  La  Giunta   regionale   e'
autorizzata  ad   apportare   le   occorrenti   variazioni   per   la
riproposizione nel bilancio dell'anno successivo di tali importi. 
  5. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del personale  di  cui
al comma  3  per  il  triennio  economico  2019/2021  e'  determinata
complessivamente in euro 2.843.000 per l'anno 2019, in euro 4.570.000
per l'anno 2020 e in euro 7.005.000 per l'anno 2021  (Missione  20  -
Programma 03 - Altri fondi - parz.) 
  6. Per il triennio 2019/2021, in fase di prima  applicazione  della
disaggregazione  delle  spese  di  personale,  ivi   incluso   quello
scolastico, in Missioni e Programmi prevista dal decreto  legislativo
23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  Regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42), la Giunta regionale  e'  autorizzata  ad
effettuare,  con   propria   deliberazione,   tutte   le   variazioni
compensative  tra  le  dotazioni  delle  Missioni  e  dei   Programmi
riguardanti le spese per il personale ricomprese  nei  macroaggregati
101 - Redditi da lavoro dipendente, 102 - Imposte e  tasse  a  carico
dell'ente, 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate  e  110  -
Altre spese correnti, che si rendessero necessarie  nel  corso  della
gestione.