Art. 7 Disposizioni in materia di personale regionale 1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 22/2010, la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione regionale e' definita in 2.905 unita' di personale, di cui 136 unita' con qualifica di dirigente, cosi' distribuite nei seguenti organici: a) Giunta regionale: 2.028 unita' di personale, di cui 124 unita' con qualifica di dirigente; b) Consiglio regionale: 83 unita' di personale, di cui 8 unita' con qualifica di dirigente; e) Corpo forestale della Valle d'Aosta: 166 unita' di personale, di cui 2 unita' con qualifica di dirigente; d) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione: 396 unita' di personale; e) personale professionista del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco: 232 unita' di personale, di cui 2 unita' con qualifica di dirigente. 2. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 e' comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, e 11, comma 1, della legge regionale n. 22/2010, nonche' di quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi degli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, della medesima legge. 3. Per le finalita' di cui all'art. 6 della legge regionale n. 22/2010, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1, per i segretari particolari, per gli addetti alle attivita' giornalistiche e di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale e per il personale amministrato dall'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato, collocati al di fuori della dotazione organica, sono definiti in euro 120.691.480 per retribuzioni, indennita' accessorie e oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, al netto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) dovuta per legge. 4. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario possono essere portate in aumento delle ritorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione nel bilancio dell'anno successivo di tali importi. 5. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del personale di cui al comma 3 per il triennio economico 2019/2021 e' determinata complessivamente in euro 2.843.000 per l'anno 2019, in euro 4.570.000 per l'anno 2020 e in euro 7.005.000 per l'anno 2021 (Missione 20 - Programma 03 - Altri fondi - parz.) 6. Per il triennio 2019/2021, in fase di prima applicazione della disaggregazione delle spese di personale, ivi incluso quello scolastico, in Missioni e Programmi prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Giunta regionale e' autorizzata ad effettuare, con propria deliberazione, tutte le variazioni compensative tra le dotazioni delle Missioni e dei Programmi riguardanti le spese per il personale ricomprese nei macroaggregati 101 - Redditi da lavoro dipendente, 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente, 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate e 110 - Altre spese correnti, che si rendessero necessarie nel corso della gestione.