Art. 8 
 
Procedure selettive interne per il triennio 2018/2020.  Modificazioni
  all'art. 5-bis della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 21 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 5-bis della  legge  regionale  22  dicembre
2017,  n.  21  (Legge  di  stabilita'  regionale  per   il   triennio
2018/2020), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Relativamente
agli enti del comparto unico diversi  dalla  Regione,  il  numero  di
posti  per  le  procedure  selettive  interne  e'  determinato  dalla
struttura regionale  competente  in  materia  di  programmazione  del
fabbisogno di personale, sino a concorrenza della percentuale del  20
per cento del numero di posti risultante dai piani dei fabbisogni per
le nuove assunzioni, in  base  all'ordine  cronologico  di  ricezione
delle manifestazioni della  volonta'  di  avvalersi  delle  procedure
selettive interne espresse dagli enti  interessati,  attestato  dalle
registrazioni del sistema di protocollazione della Regione.». 
  Il comma 3 dell'art. 5-bis della  legge  regionale  n.  21/2017  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Le procedure selettive interne di cui al presente articolo sono
espletate per tutti gli enti interessati  dalla  struttura  regionale
competente in materia di concorsi, in conformita' a  quanto  previsto
dall'art. 22, comma 15, del decreto  legislativo  n.  75/2017.  Fatto
salvo quanto diversamente disposto dai comuni da  3-bis  a  3-octies,
alle procedure selettive interne  di  cui  al  presente  articolo  si
applica il regolamento  regionale  12  febbraio  2013,  n.  1  (Nuove
disposizioni  sull'accesso,  sulle  modalita'  e  sui   criteri   per
l'assunzione del personale  dell'Amministrazione  regionale  e  degli
enti  del  comparto  unico  della  Valle  d'Aosta.  Abrogazione   del
regolamento  regionale  11  dicembre  1996,  n.  6).  Alle  procedure
selettive possono partecipare  i  dipendenti  degli  enti  che  hanno
manifestato la volonta' di avvalersi di tale  facolta'  e,  nel  caso
degli enti locali, anche i dipendenti  di  altro  ente  del  medesimo
ambito territoriale sovracomunale  costituito,  mediante  convenzione
tra comuni, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 6/2014.  I
dipendenti vincitori delle procedure selettive interne sono assegnati
all'ente di provenienza o, nel caso degli enti locali, anche  ad  uno
degli  altri  enti  appartenenti  al  medesimo  ambito   territoriale
sovracomunale.». 
  3. Dopo il  comma  3  dell'art.  5-bis  della  legge  regionale  n.
21/2017, come sostituito dal comma 2, sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. L'avviso pubblico di selezione, approvato con provvedimento
del dirigente della struttura  regionale  competente  in  materia  di
concorsi, deve contenere le seguenti indicazioni: 
  a) il numero dei posti che si  intendono  ricoprire  presso  l'ente
interessato; 
  b) i requisiti di ammissione alla procedura; 
  c) i termini e le  modalita'  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione; 
  d) i motivi di esclusione dalla procedura; 
  e) le dichiarazioni da rendere nella domanda di partecipazione; 
  f) i titoli che danno luogo a punteggio; 
  g) i titoli che danno luogo a preferenza a parita' di punteggio; 
  h) le materie oggetto della prova scritta e della prova orale; 
  i) la votazione minima richiesta per il superamento delle prove; 
  j) le modalita' di convocazione dei candidati ammessi  a  sostenere
le prove ovvero, se gia' definito, il calendario delle stesse; 
  k) l'avviso, per i candidati con disabilita',  di  specificare  gli
ausili necessari e i tempi  aggiuntivi  eventualmente  richiesti,  in
relazione alla situazione personale, per l'espletamento  delle  prove
d'esame; 
  l) ogni altra notizia utile. 
  3-ter. All'avviso di selezione  e'  data  pubblicita',  per  almeno
trenta giorni consecutivi, mediante: 
  a) affissione all'albo pretorio dell'ente interessato; 
  b) pubblicazione nel sito istituzionale della Regione. 
  3-quater. La mancata presentazione  di  domande  di  partecipazione
alla procedura o la presentazione di un'unica domanda o di un  numero
di  domande  inferiore  o  uguale  al  numero  dei   posti   previsti
dall'avviso di selezione non  danno  luogo  alla  proroga,  ne'  alla
riapertura del termine fissato nell'avviso per la presentazione delle
domande di partecipazione. 
  3-quinquies. I candidati  che  alla  data  di  presentazione  della
domanda non siano in possesso del requisito di cui  all'art.  16  del
r.r. 1/2013 relativamente alla categoria per cui e' stata avviata  la
procedura selettiva devono superare, con esito positivo, una prova di
accertamento linguistico effettuato, ai sensi del  medesimo  art.  16
del r.r. 1/2013, sulla lingua  diversa  da  quella  dichiarata  nella
domanda di partecipazione alla procedura selettiva. 
  3-sexies.  Le  prove  d'esame  consistono  in  una  prova   scritta
teorico-pratica  e  in  una  prova  orale  sulle   materie   previste
dall'avviso pubblico di selezione, disciplinate  ai  sensi  del  r.r.
1/2013. 
  3-septies. Danno luogo a punteggio i seguenti titoli: 
    a) conseguimento di valutazioni positive, nel triennio  anteriore
alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione, conteggiate  nel
modo seguente: 
  1) media delle valutazioni del triennio compresa tra 50 e 69: punti
1/10; 
  2) media delle valutazioni del triennio compresa tra 70 e 89: punti
2/10; 
  3) media delle valutazioni del triennio compresa tra 90 e 94: punti
3/10; 
  4) media delle valutazioni del triennio  compresa  tra  95  a  100:
punti 4/10; 
    b)  servizio   effettivamente   prestato   nella   categoria   di
appartenenza presso un ente del comparto unico della Valle d'Aosta, a
tempo determinato e indeterminato per ogni anno, fino ad  un  massimo
di dieci anni: punti 0,5/10; 
    c)  superamento  di  procedure  selettive  per   l'accesso   alla
categoria e posizione oggetto dell'avviso  di  selezione,  anche  per
diverso profilo, presso  un  ente  del  comparto  unico  della  Valle
d'Aosta: punti 1/10. 
  3-octies. La graduatoria finale,  utilizzabile  unicamente  per  la
copertura dei posti oggetto della procedura selettiva interna cui  si
riferisce,  e'  espressa  in   trentesimi   ed   e'   approvata   con
provvedimento del dirigente della struttura regionale  competente  in
materia  di  concorsi  e  pubblicata  nel  sito  istituzionale  della
Regione. I nominativi dei candidati aventi diritto  all'inquadramento
nel profilo  professionale  oggetto  dell'avviso  di  selezione  sono
comunicati all'ente interessato da parte  della  struttura  regionale
competente  in  materia   di   programmazione   del   fabbisogno   di
personale.».