Art. 8 Procedure selettive interne per il triennio 2018/2020. Modificazioni all'art. 5-bis della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 21 1. Al comma 2 dell'art. 5-bis della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 (Legge di stabilita' regionale per il triennio 2018/2020), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Relativamente agli enti del comparto unico diversi dalla Regione, il numero di posti per le procedure selettive interne e' determinato dalla struttura regionale competente in materia di programmazione del fabbisogno di personale, sino a concorrenza della percentuale del 20 per cento del numero di posti risultante dai piani dei fabbisogni per le nuove assunzioni, in base all'ordine cronologico di ricezione delle manifestazioni della volonta' di avvalersi delle procedure selettive interne espresse dagli enti interessati, attestato dalle registrazioni del sistema di protocollazione della Regione.». Il comma 3 dell'art. 5-bis della legge regionale n. 21/2017 e' sostituito dal seguente: «3. Le procedure selettive interne di cui al presente articolo sono espletate per tutti gli enti interessati dalla struttura regionale competente in materia di concorsi, in conformita' a quanto previsto dall'art. 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75/2017. Fatto salvo quanto diversamente disposto dai comuni da 3-bis a 3-octies, alle procedure selettive interne di cui al presente articolo si applica il regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalita' e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6). Alle procedure selettive possono partecipare i dipendenti degli enti che hanno manifestato la volonta' di avvalersi di tale facolta' e, nel caso degli enti locali, anche i dipendenti di altro ente del medesimo ambito territoriale sovracomunale costituito, mediante convenzione tra comuni, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 6/2014. I dipendenti vincitori delle procedure selettive interne sono assegnati all'ente di provenienza o, nel caso degli enti locali, anche ad uno degli altri enti appartenenti al medesimo ambito territoriale sovracomunale.». 3. Dopo il comma 3 dell'art. 5-bis della legge regionale n. 21/2017, come sostituito dal comma 2, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. L'avviso pubblico di selezione, approvato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di concorsi, deve contenere le seguenti indicazioni: a) il numero dei posti che si intendono ricoprire presso l'ente interessato; b) i requisiti di ammissione alla procedura; c) i termini e le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione; d) i motivi di esclusione dalla procedura; e) le dichiarazioni da rendere nella domanda di partecipazione; f) i titoli che danno luogo a punteggio; g) i titoli che danno luogo a preferenza a parita' di punteggio; h) le materie oggetto della prova scritta e della prova orale; i) la votazione minima richiesta per il superamento delle prove; j) le modalita' di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove ovvero, se gia' definito, il calendario delle stesse; k) l'avviso, per i candidati con disabilita', di specificare gli ausili necessari e i tempi aggiuntivi eventualmente richiesti, in relazione alla situazione personale, per l'espletamento delle prove d'esame; l) ogni altra notizia utile. 3-ter. All'avviso di selezione e' data pubblicita', per almeno trenta giorni consecutivi, mediante: a) affissione all'albo pretorio dell'ente interessato; b) pubblicazione nel sito istituzionale della Regione. 3-quater. La mancata presentazione di domande di partecipazione alla procedura o la presentazione di un'unica domanda o di un numero di domande inferiore o uguale al numero dei posti previsti dall'avviso di selezione non danno luogo alla proroga, ne' alla riapertura del termine fissato nell'avviso per la presentazione delle domande di partecipazione. 3-quinquies. I candidati che alla data di presentazione della domanda non siano in possesso del requisito di cui all'art. 16 del r.r. 1/2013 relativamente alla categoria per cui e' stata avviata la procedura selettiva devono superare, con esito positivo, una prova di accertamento linguistico effettuato, ai sensi del medesimo art. 16 del r.r. 1/2013, sulla lingua diversa da quella dichiarata nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva. 3-sexies. Le prove d'esame consistono in una prova scritta teorico-pratica e in una prova orale sulle materie previste dall'avviso pubblico di selezione, disciplinate ai sensi del r.r. 1/2013. 3-septies. Danno luogo a punteggio i seguenti titoli: a) conseguimento di valutazioni positive, nel triennio anteriore alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione, conteggiate nel modo seguente: 1) media delle valutazioni del triennio compresa tra 50 e 69: punti 1/10; 2) media delle valutazioni del triennio compresa tra 70 e 89: punti 2/10; 3) media delle valutazioni del triennio compresa tra 90 e 94: punti 3/10; 4) media delle valutazioni del triennio compresa tra 95 a 100: punti 4/10; b) servizio effettivamente prestato nella categoria di appartenenza presso un ente del comparto unico della Valle d'Aosta, a tempo determinato e indeterminato per ogni anno, fino ad un massimo di dieci anni: punti 0,5/10; c) superamento di procedure selettive per l'accesso alla categoria e posizione oggetto dell'avviso di selezione, anche per diverso profilo, presso un ente del comparto unico della Valle d'Aosta: punti 1/10. 3-octies. La graduatoria finale, utilizzabile unicamente per la copertura dei posti oggetto della procedura selettiva interna cui si riferisce, e' espressa in trentesimi ed e' approvata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di concorsi e pubblicata nel sito istituzionale della Regione. I nominativi dei candidati aventi diritto all'inquadramento nel profilo professionale oggetto dell'avviso di selezione sono comunicati all'ente interessato da parte della struttura regionale competente in materia di programmazione del fabbisogno di personale.».