Art. 9 Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale 1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale e' determinato, in deroga all'art. 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 183.687.926,83 per l'anno 2019. 2. Per l'anno 2019, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate con le modalita' di cui ai commi 3 e 4, anche in deroga alla legge regionale n. 48/1995. 3. Per l'anno 2019, la somma di cui al comma 1 e' ripartita fra gli interventi finanziari di cui all'art. 5 della legge regionale n. 48/1995 nel modo seguente: a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione, euro 91.524.844 (Programma 18.001 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - Parz.); b) interventi per programmi di investimento, euro 552.146 da utilizzare: 1) quanto ad euro 30.000, per il finanziamento dei programmi del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO) 1992/1994 concessi ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo Regionale Investimenti Occupazione (FRIO)); 2) quanto ad euro 522.146, per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalita' giuridica); c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, euro 91.610.936,83 ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato 2, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 48/1995. 4. Per l'anno 2019, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a), sono destinate: a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei comuni, ripartiti con le modalita' di cui art. 6, comma 2-bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000); b) per euro 83.083.471, al finanziamento dei comuni; c) per euro 2.000.000, al finanziamento delle Unites des Communes valdôtaines; d) per euro 1.999.844, per il reintegro ai comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014). 5. Per l'anno 2019, in deroga a quanto previsto dall'allegato A alla legge regionale n. 48/1995, nella formula per la determinazione dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), il gettito cui fare riferimento e' rappresentato da quello dell'imposta municipale propria, determinato con le modalita' stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 48/1995, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali. 6. La liquidazione delle risorse di cui al comma 4, lettera a), e' disposta, compatibilmente con le disponibilita' di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione. 7. La liquidazione delle risorse di cui al comma 4, lettera b), e' disposta, compatibilmente con le disponibilita' di cassa della Regione, con le seguenti modalita', tenuto conto che, se gli enti locali effettuano le comunicazioni o le trasmissioni richieste oltre i termini previsti, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento: a) un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo; b) un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione; c) un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia trasmesso il conto di bilancio; d) il saldo entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio. 8. La liquidazione delle risorse di cui al comma 4, lettera c), e' disposta, compatibilmente con le disponibilita' di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione. Se gli enti effettuano la comunicazione richiesta oltre il termine previsto, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento. 9. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali assumono a proprio carico gli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato 2 per la parte eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione. 10. Limitatamente all'anno 2019, in deroga a quanto previsto dall'art. 99, comma 1, ultimo periodo della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), le risorse eccedenti il gettito BIM del 2009 sono trasferite alla Regione per il finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attivita' regionali di protezione civile). 11. Per l'anno 2019, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, le risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale possono essere rimodulate, con deliberazione della Giunta regionale, nell'ambito del medesimo Programma in caso di motivata necessita' ed urgenza mediante variazioni approvate ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011. 12. La lettera d) del comma 1 dell'art. 28 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), e' abrogata. 13. L'art. 30 della legge regionale n. 19/2015 e' sostituito dal seguente: «Art. 30 (Controllo di gestione degli enti locali). - 1. La Giunta regionale puo' definire, con propria deliberazione, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, ulteriori modalita' di dettaglio per l'effettuazione del controllo di gestione da parte degli enti locali, secondo quanto previsto dalla disciplina statale vigente.». 14. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 27 (Interventi per lo sviluppo di Aosta capitale dell'autonomia), le parole: «2012/2021» sono sostituite dalle seguenti: «2012/2024».