Art. 9 
 
                    Determinazione delle risorse 
                    destinate alla finanza locale 
 
  1.  L'ammontare  delle  risorse  finanziarie  da   destinare   agli
interventi in materia di finanza locale  e'  determinato,  in  deroga
all'art. 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre  1995,  n.  48
(Interventi  regionali  in  materia  di  finanza  locale),  in   euro
183.687.926,83 per l'anno 2019. 
  2. Per l'anno 2019, le risorse di cui al comma 1 sono  ripartite  e
destinate con le modalita' di cui ai commi 3 e  4,  anche  in  deroga
alla legge regionale n. 48/1995. 
  3. Per l'anno 2019, la somma di cui al comma 1 e' ripartita fra gli
interventi finanziari di cui all'art.  5  della  legge  regionale  n.
48/1995 nel modo seguente: 
  a)  trasferimenti  finanziari  agli  enti  locali   senza   vincolo
settoriale di  destinazione,  euro  91.524.844  (Programma  18.001  -
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - Parz.); 
  b) interventi  per  programmi  di  investimento,  euro  552.146  da
utilizzare: 
  1) quanto ad euro 30.000, per il finanziamento  dei  programmi  del
Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO) 1992/1994 concessi ai
sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n.  51  (Istituzione  del
Fondo Regionale Investimenti Occupazione (FRIO)); 
  2) quanto ad euro 522.146, per gli interventi previsti dalla  legge
regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi  regionali  per  favorire
l'accesso  al  credito  degli  enti  locali  e  degli  enti  ad  essi
strumentali dotati di personalita' giuridica); 
    c)   trasferimenti   finanziari   con   vincolo   settoriale   di
destinazione,  euro  91.610.936,83  ripartiti  ed  autorizzati  nelle
misure indicate nell'allegato 2, ai sensi dell'art.  27  della  legge
regionale n. 48/1995. 
  4. Per l'anno 2019, le risorse  finanziarie  di  cui  al  comma  3,
lettera a), sono destinate: 
  a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei comuni,  ripartiti  con
le modalita' di cui art. 6, comma 2-bis,  della  legge  regionale  17
dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000); 
  b) per euro 83.083.471, al finanziamento dei comuni; 
  c) per euro 2.000.000, al finanziamento delle Unites  des  Communes
valdôtaines; 
  d) per euro 1.999.844, per il reintegro ai comuni del minor gettito
relativo  alla  soppressione  dell'addizionale  comunale   all'accisa
sull'energia elettrica ai sensi dell'art. 6 della legge regionale  27
giugno 2012, n. 19  (Assestamento  del  bilancio  di  previsione  per
l'anno finanziario  2012,  modifiche  a  disposizioni  legislative  e
variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014). 
  5. Per l'anno 2019, in deroga a  quanto  previsto  dall'allegato  A
alla legge regionale n. 48/1995, nella formula per la  determinazione
dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), il gettito cui  fare
riferimento  e'  rappresentato  da  quello  dell'imposta   municipale
propria, determinato con le modalita' stabilite con la  deliberazione
della Giunta regionale di cui all'art. 11, comma 2,  della  legge  n.
48/1995, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali. 
  6. La liquidazione delle risorse di cui al comma 4, lettera a),  e'
disposta,  compatibilmente  con  le  disponibilita'  di  cassa  della
Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione  che
l'ente  locale  abbia  comunicato  l'approvazione  del  bilancio   di
previsione. 
  7. La liquidazione delle risorse di cui al comma 4, lettera b),  e'
disposta,  compatibilmente  con  le  disponibilita'  di  cassa  della
Regione, con le seguenti modalita', tenuto conto  che,  se  gli  enti
locali effettuano le comunicazioni o le trasmissioni richieste  oltre
i termini previsti, le liquidazioni sono  effettuate  successivamente
all'intervenuto adempimento: 
  a) un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo; 
  b) un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno,  a
condizione che l'ente  locale  abbia  comunicato  l'approvazione  del
bilancio di previsione; 
  c) un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31  agosto,
a condizione che l'ente locale abbia trasmesso il conto di bilancio; 
  d) il saldo entro il 31 ottobre, a  condizione  che  l'ente  locale
abbia comunicato l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di
bilancio. 
  8. La liquidazione delle risorse di cui al comma 4, lettera c),  e'
disposta,  compatibilmente  con  le  disponibilita'  di  cassa  della
Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione  che
l'ente  locale  abbia  comunicato  l'approvazione  del  bilancio   di
previsione. Se gli enti effettuano la comunicazione  richiesta  oltre
il termine previsto, le liquidazioni sono effettuate  successivamente
all'intervenuto adempimento. 
  9. Salvo quanto previsto dalla  presente  legge,  gli  enti  locali
assumono a proprio  carico  gli  oneri  per  la  realizzazione  degli
interventi previsti  nell'allegato  2  per  la  parte  eccedente  gli
stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa  del  bilancio
di previsione della Regione. 
  10. Limitatamente  all'anno  2019,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'art. 99,  comma  1,  ultimo  periodo  della  legge  regionale  7
dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle  d'Aosta),  le
risorse eccedenti il  gettito  BIM  del  2009  sono  trasferite  alla
Regione per il finanziamento  degli  interventi  di  cui  alla  legge
regionale 18 gennaio  2001,  n.  5  (Organizzazione  delle  attivita'
regionali di protezione civile). 
  11. Per l'anno 2019, in deroga alla legge regionale n. 48/1995,  le
risorse finanziarie destinate agli interventi in materia  di  finanza
locale possono essere  rimodulate,  con  deliberazione  della  Giunta
regionale, nell'ambito del medesimo Programma  in  caso  di  motivata
necessita'  ed  urgenza  mediante  variazioni  approvate   ai   sensi
dell'art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011. 
  12. La lettera d) del comma 1 dell'art. 28 della legge regionale 11
dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni  2016/2018),  e'
abrogata. 
  13. L'art. 30 della legge regionale n. 19/2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 30 (Controllo di gestione degli enti locali). - 1. La  Giunta
regionale puo' definire, con propria deliberazione,  adottata  previo
parere  del  Consiglio  permanente  degli  enti   locali,   ulteriori
modalita' di dettaglio per l'effettuazione del controllo di  gestione
da parte degli enti locali, secondo quanto previsto dalla  disciplina
statale vigente.». 
  14. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 14 novembre  2011,
n. 27 (Interventi per lo sviluppo di Aosta capitale  dell'autonomia),
le parole: «2012/2021» sono sostituite dalle seguenti: «2012/2024».