Art. 11 
 
Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n.  1,  «Norme  in
  materia di bilancio e di contabilita' della Provincia  autonoma  di
  Bolzano». 
 
  1. Il comma  2  dell'art.  63-quater  della  legge  provinciale  29
gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «2. I membri degli organi di controllo di cui  al  comma  1  sono
scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro,  o,  in
rappresentanza dell'amministrazione  provinciale,  fra  i  dipendenti
provinciali  di  ruolo  iscritti  in  un  elenco,  tenuto  presso  la
Ripartizione  finanze,  in  possesso   di   requisiti   professionali
stabiliti con decreto del presidente della Provincia  di  natura  non
regolamentare  per  l'espletamento  dell'incarico.  Agli  stessi   si
applicano le disposizioni dell'art. 2399 del codice civile.».