Art. 11 Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, «Norme in materia di bilancio e di contabilita' della Provincia autonoma di Bolzano». 1. Il comma 2 dell'art. 63-quater della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «2. I membri degli organi di controllo di cui al comma 1 sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, o, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale, fra i dipendenti provinciali di ruolo iscritti in un elenco, tenuto presso la Ripartizione finanze, in possesso di requisiti professionali stabiliti con decreto del presidente della Provincia di natura non regolamentare per l'espletamento dell'incarico. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del codice civile.».