Art. 9 Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, «Riordinamento del servizio sanitario provinciale» 1. Dopo il comma 5, dell'art. 36, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: «5-bis. La giunta provinciale emana provvedimenti per limitare gli accessi inappropriati ai servizi di pronto soccorso negli ospedali. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, le prestazioni differibili fruite in pronto soccorso sono interamente a carico della/del paziente, anche se esentata/o dal pagamento del ticket, nella misura stabilita dalla giunta provinciale. La giunta provinciale fissa i criteri di applicazione della presente disposizione nonche' le tipologie di pazienti escluse dal pagamento.». 2. La rubrica dell'art. 36-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: «Mancata fruizione di prestazioni sanitarie».