Art. 9 
 
        Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, 
         «Riordinamento del servizio sanitario provinciale» 
 
  1. Dopo il comma 5, dell'art. 36, della legge provinciale  5  marzo
2001, n. 7, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: 
    «5-bis. La giunta provinciale emana  provvedimenti  per  limitare
gli  accessi  inappropriati  ai  servizi  di  pronto  soccorso  negli
ospedali. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  5,  le  prestazioni
differibili fruite in  pronto  soccorso  sono  interamente  a  carico
della/del paziente, anche se esentata/o  dal  pagamento  del  ticket,
nella  misura  stabilita  dalla   giunta   provinciale.   La   giunta
provinciale  fissa  i  criteri   di   applicazione   della   presente
disposizione  nonche'  le   tipologie   di   pazienti   escluse   dal
pagamento.». 
  2. La rubrica dell'art. 36-bis  della  legge  provinciale  5  marzo
2001, n. 7, e successive modifiche,  e'  cosi'  sostituita:  «Mancata
fruizione di prestazioni sanitarie».