(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 5 giugno 2019) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la  legge  regionale  3  dicembre  2007,  n.  27  (Disciplina
organica  in  materia  di  promozione  e   vigilanza   del   comparto
cooperativo), con particolare riferimento all'art. 29,  comma  6,  il
quale dispone che l'Amministrazione  regionale,  nel  rispetto  della
normativa europea in materia di aiuti  di  Stato,  e'  autorizzata  a
sostenere interventi di promozione e sviluppo  della  cooperazione  a
favore di enti e associazioni, escluse le Associazioni  regionali  di
cooperative  di  cui  all'art.  27,  nonche'  a  favore  degli   enti
cooperativi  non   aderenti   ad   Associazioni   di   rappresentanza
cooperativa; 
  Considerato altresi' che  il  medesimo  articolo  dispone  che  con
regolamento regionale sono determinati le modalita' ed i  criteri  di
utilizzo dei mezzi finanziari assegnati; 
  Visto il «Regolamento recante le modalita' e i criteri di  utilizzo
dei mezzi finanziari assegnati  per  il  sostegno  di  interventi  di
promozione  e  sviluppo  della  cooperazione  a   favore   di   enti,
associazioni ed enti cooperativi  non  aderenti  ad  Associazioni  di
rappresentanza cooperativa, in  attuazione  dell'art.  29,  comma  6,
della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica  in
materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)», emanato
con proprio decreto 23 agosto 2011, n. 0205/Pres.; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea serie L 352 del 24 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis»; 
  Visti il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre 2013 «Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi
degli  articoli  40-bis,  41,   47,   57-bis   e   71,   del   Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005», il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre 2013 «Regole tecniche in materia di sistema di conservazione
ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis,  23-ter,  comma  4,  43,
commi 1   e   3,   44,   44-bis   e   71,   comma   1,   del   Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005», il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
novembre  2014   «Regole   tecniche   in   materia   di   formazione,
trasmissione,  copia,  duplicazione,   riproduzione   e   validazione
temporale  dei  documenti  informatici  nonche'   di   formazione   e
conservazione   dei    documenti    informatici    delle    pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22,  23-bis,  23-ter, 40,
comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione  digitale
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»; 
  Visto l'art. 3 della legge regionale 27/2007 il quale ha  istituito
il Registro regionale delle cooperative; 
  Visto il «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro
regionale delle cooperative, in attuazione dell'art.  3  della  legge
regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in  materia  di
promozione e vigilanza del comparto cooperativo)» emanato con proprio
decreto 24 novembre 2010, n. 0255/Pres.; 
  Visto  l'art.  23  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
  Visti i decreti del Ministero dello sviluppo economico del 6  marzo
2013, del 10 ottobre 2017 e del 21 dicembre 2018; 
  Visto il «Regolamento di modifica al decreto del  Presidente  della
Regione 23 agosto 2011, n. 205 (Regolamento recante le modalita' e  i
criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati per il sostegno di
interventi di promozione e sviluppo della cooperazione  a  favore  di
enti, associazioni ed enti cooperativi non aderenti  ad  Associazioni
di rappresentanza cooperativa, in attuazione dell'art. 29,  comma  6,
della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 - Disciplina organica in
materia di promozione e vigilanza del  comparto  cooperativo),  e  al
decreto del Presidente della Regione  24  novembre  2010,  n.  255  -
Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del  Registro  regionale
delle cooperative, in attuazione dell'art. 3 della legge regionale  3
dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione  e
vigilanza del comparto cooperativo)» e ritenuto di emanarlo; 
  Visto  il  regolamento   di   organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli Enti regionali,  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto  2004,  n,   0277/Pres.,   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia; 
  Visto l'art. 14  della  legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  17
(Determinazione della forma di Governo della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello Statuto di autonomia); 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 17  maggio  2019,  n.
789; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente
della  Regione  23  agosto  2011,  n.  205  (Regolamento  recante  le
modalita' e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati  per
il sostegno di interventi di promozione e sviluppo della cooperazione
a favore di enti, associazioni ed enti cooperativi  non  aderenti  ad
Associazioni di rappresentanza cooperativa; in  attuazione  dell'art.
29, comma  6,  della  legge  regionale  3  dicembre  2007,  n.  27  -
Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto
cooperativo), e al decreto del Presidente della Regione  24  novembre
2010, n. 255  (Regolamento  per  l'organizzazione  e  la  tenuta  del
Registro regionale delle cooperative, in attuazione dell'art. 3 della
legge regionale 3 dicembre 2007,  n.  27  -  Disciplina  organica  in
materia di promozione e vigilanza  del  comparto  cooperativo)»,  nel
testo  allegato  al  presente  decreto  di  cui   costituisce   parte
integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                               FEDRIGA