Regolamento di modifica al decreto del Presidente  della  Regione  23
  agosto 2011, n. 205 (Regolamento recante le modalita' e  i  criteri
  di utilizzo dei mezzi  finanziari  assegnati  per  il  sostegno  di
  interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore  di
  enti, associazioni ed enti cooperativi non aderenti ad associazioni
  di rappresentanza cooperativa, in attuazione dell'art. 29, comma 6,
  della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 - Disciplina  organica
  in materia di promozione e vigilanza del comparto  cooperativo),  e
  al decreto del Presidente della Regione 24 novembre  2010,  n.  255
  (Regolamento  per  l'organizzazione  e  la  tenuta   del   Registro
  regionale delle cooperative, in attuazione dell'art. 3 della  legge
  regionale 3 dicembre 2007, n. 27 - Disciplina organica  in  materia
  di promozione e vigilanza del comparto cooperativo). 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
                  Modifiche all'art. 4 del decreto 
                del Presidente della Regione 205/2011 
 
    1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 23  agosto
2011, n. 205  (Regolamento  recante  le  modalita'  e  i  criteri  di
utilizzo dei mezzi finanziari assegnati per il sostegno di interventi
di promozione  e  sviluppo  della  cooperazione  a  favore  di  enti,
associazioni ed enti cooperativi  non  aderenti  ad  Associazioni  di
rappresentanza cooperativa, in  attuazione  dell'art.  29,  comma  6,
della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 - Disciplina organica in
materia di promozione e  vigilanza  del  comparto  cooperativo)  sono
apportate le seguenti modifiche: 
      a) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: 
      «a) le societa'  di  mutuo  soccorso  aventi  sede  legale  nel
territorio  regionale,   iscritte   al   Registro   regionale   delle
cooperative di cui all'art. 3 della legge regionale 3 dicembre  2007,
n. 27;»; 
      b) la lettera b) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: 
      «b) non rientrare nei casi di esclusione dall'applicazione  del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre  2013
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  serie  L  352  del  24
dicembre  2013,  elencati  nell'allegato  A,  fermo  restando  quanto
previsto  all'art.  1,  paragrafo  2,   del   regolamento   (UE)   n.
1407/2013;». 
 
 
                               Art. 2. 
                  Modifiche all'art. 5 del decreto 
                del Presidente della Regione 205/2011 
 
    1. All'art. 5 del decreto del Presidente della  Regione  205/2011
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. I contributi di cui al presente regolamento  sono  concessi
nel rispetto delle condizioni  prescritte  dal  regolamento  (UE)  n.
1407/2013. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013: 
        a) l'importo complessivo degli aiuti de  minimis  concessi  a
una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art.  2,
paragrafo 2, del  predetto  regolamento  (UE)  n.  1407/2013,  a  una
medesima «impresa unica», non puo' superare 200.000,00 euro nell'arco
di tre esercizi finanziari; 
        b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto  art.  3
del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli  aiuti
de  minimis  concessi  a  una  medesima  impresa  o,  se  ricorre  la
fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto  regolamento
(UE) n. 1407/2013, ad una medesima «Impresa  unica»,  che  opera  nel
settore del trasporto di merci su strada per  conto  terzi  non  puo'
superare 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.»; 
      b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. L'intensita'  massima  dei  contributi  previsti  dal
presente regolamento e' pari  al  cinquanta  per  cento  della  spesa
ammissibile. I medesimi contributi  non  sono  cumulabili  con  altri
incentivi, compresi aiuti di Stato e incentivi de minimis,  aventi  a
oggetto le stesse spese. 
        1-ter. L'importo minimo della spesa ammissibile a  contributo
e' pari a 10.000,00 euro; l'importo massimo della spesa  medesima  e'
pari a 50.000,00 euro.»; 
      c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Ai fini del riscontro del rispetto della regola de minimis,
il legale rappresentante  dell'impresa  rilascia,  al  momento  della
presentazione  della  domanda  di   contributo,   una   dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' redatta ai  sensi  dell'art.  47,
comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione  amministrativa),  secondo
il modello disponibile sul sito internet  della  regione,  attestante
tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima a norma
del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti  de  minimis
durante  i  due  esercizi  finanziari  precedenti  e   nell'esercizio
finanziario in corso.»; 
      d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Ai fini di cui al comma 2, se ricorre la fattispecie di cui
all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, il legale
rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della  presentazione
della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva  dell'atto
di notorieta' redatta ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto
del Presidente della  Repubblica  n.  445/2000,  secondo  il  modello
disponibile sul sito internet della  regione,  attestante  tutti  gli
eventuali contributi ricevuti dalla "impresa unica" di cui  l'impresa
richiedente fa parte a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013  o  di
altri regolamenti "de minimis"  durante  i  due  esercizi  finanziari
precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.»; 
      e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Nel caso di cui al comma  3,  alla  domanda  di  contributo
possono alternativamente essere allegate le dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorieta' redatte ai sensi dell'art. 47, comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,  rilasciate  dai
legali  rappresentanti  delle  altre  imprese  facenti  parte   della
"impresa unica" attestanti tutti gli  eventuali  contributi  ricevuti
dalle stesse a norma del regolamento (UE) n.  1407/2013  o  di  altri
regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti
e nell'esercizio finanziario in corso.». 
 
 
                               Art. 3. 
                 Abrogazione dell'art. 6 del decreto 
                del Presidente della Regione 205/2011 
 
    1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 205/2011  e'
abrogato. 
 
 
                               Art. 4. 
                   Modifica all'art. 8 del decreto 
                del Presidente della Regione 205/2011 
 
    1. Al comma 2  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 205/2011 le parole: «ovvero  a  quello  di  spedizione  della
stessa a mezzo raccomandata» sono soppresse. 
 
 
                               Art. 5. 
                  Modifiche all'art. 9 del decreto 
                del Presidente della Regione 205/2011 
 
    1. All'art. 9 del decreto del Presidente della  Regione  205/2011
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. La domanda, redatta sul modello riportato nell'allegato B e
pubblicato sul sito istituzionale  della  regione,  sottoscritta  dal
legale rappresentante o da soggetto  munito  di  potere  di  firma  e
completa dei documenti richiesti, e' presentata al servizio  entro  e
non oltre il 31 luglio di ogni anno, a pena di  inammissibilita'.  La
domanda e'  spedita  a  mezzo  della  posta  elettronica  certificata
all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  della   Direzione
centrale competente.»; 
      b) la lettera d) del comma 4 e' abrogata. 
 
 
                               Art. 6. 
               Sostituzione dell'allegato A al decreto 
                del Presidente della Regione 205/2011 
 
    1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione  205/2011
e' sostituito dall'allegato A al presente regolamento. 
 
 
                               Art. 7. 
               Sostituzione dell'allegato B al decreto 
                del Presidente della Regione 205/2011 
 
    1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione  205/2011
e' sostituito dall'allegato B al presente regolamento. 
 
 
                               Art. 8. 
               Abrogazione dell'allegato C al decreto 
                del Presidente della Regione 205/2011 
 
    1. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione  205/2011
e' abrogato. 
 
 
                               Art. 9. 
                  Modifiche all'art. 2 del decreto 
                del Presidente della Regione 255/2010 
 
    All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione  24  novembre
2010, n. 255  (Regolamento  per  l'organizzazione  e  la  tenuta  del
Registro regionale delle cooperative, in attuazione dell'art. 3 della
legge regionale 3 dicembre 2007,  n.  27  -  Disciplina  organica  in
materia di promozione e  vigilanza  del  comparto  cooperativo)  sono
apportate le seguenti modifiche: 
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il Registro e' composto da tre sezioni: 
        a) sezione prima: vi sono iscritte le societa' cooperative  a
mutualita' prevalente di cui agli articoli  2512,  2513  e  2514  del
codice civile; 
        b) sezione seconda: vi sono iscritte le societa'  cooperative
diverse da quelle a mutualita' prevalente; 
        c) sezione terza: vi  sono  iscritte  le  societa'  di  mutuo
soccorso di cui alla legge 15  aprile  1886,  n.  3818  (Costituzione
legale delle societa' di mutuo soccorso)»; 
      b) al comma 2 le parole: «Il Registro e' a sua volta  suddiviso
nelle seguenti categorie» sono sostituite dalle seguenti:  «Le  prime
due sezioni del Registro sono suddivise nelle seguenti categorie». 
 
 
                              Art. 10. 
                  Modifiche all'art. 3 del decreto 
                del Presidente della Regione 255/2010 
 
    1. Al comma 4  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 255/2010, dopo la  parola:  «cooperativa»  sono  aggiunte  le
seguenti: «ovvero a ciascuna societa' di mutuo soccorso». 
 
 
                              Art. 11. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
(Omissis). 
 
                                        Visto, il Presidente: Fedriga