Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 205 (Regolamento recante le modalita' e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati per il sostegno di interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti, associazioni ed enti cooperativi non aderenti ad associazioni di rappresentanza cooperativa, in attuazione dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 - Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), e al decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2010, n. 255 (Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro regionale delle cooperative, in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 - Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo). (Omissis). Art. 1. Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 205/2011 1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 205 (Regolamento recante le modalita' e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati per il sostegno di interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti, associazioni ed enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa, in attuazione dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 - Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo) sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «a) le societa' di mutuo soccorso aventi sede legale nel territorio regionale, iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui all'art. 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;»; b) la lettera b) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: «b) non rientrare nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, elencati nell'allegato A, fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013;». Art. 2. Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 205/2011 1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 205/2011 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto delle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013: a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima «impresa unica», non puo' superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima «Impresa unica», che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non puo' superare 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.»; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. L'intensita' massima dei contributi previsti dal presente regolamento e' pari al cinquanta per cento della spesa ammissibile. I medesimi contributi non sono cumulabili con altri incentivi, compresi aiuti di Stato e incentivi de minimis, aventi a oggetto le stesse spese. 1-ter. L'importo minimo della spesa ammissibile a contributo e' pari a 10.000,00 euro; l'importo massimo della spesa medesima e' pari a 50.000,00 euro.»; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini del riscontro del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), secondo il modello disponibile sul sito internet della regione, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.»; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini di cui al comma 2, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' redatta ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, secondo il modello disponibile sul sito internet della regione, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.»; e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nel caso di cui al comma 3, alla domanda di contributo possono alternativamente essere allegate le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' redatte ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, rilasciate dai legali rappresentanti delle altre imprese facenti parte della "impresa unica" attestanti tutti gli eventuali contributi ricevuti dalle stesse a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.». Art. 3. Abrogazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 205/2011 1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 205/2011 e' abrogato. Art. 4. Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 205/2011 1. Al comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 205/2011 le parole: «ovvero a quello di spedizione della stessa a mezzo raccomandata» sono soppresse. Art. 5. Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 205/2011 1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 205/2011 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La domanda, redatta sul modello riportato nell'allegato B e pubblicato sul sito istituzionale della regione, sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di potere di firma e completa dei documenti richiesti, e' presentata al servizio entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, a pena di inammissibilita'. La domanda e' spedita a mezzo della posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione centrale competente.»; b) la lettera d) del comma 4 e' abrogata. Art. 6. Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 205/2011 1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 205/2011 e' sostituito dall'allegato A al presente regolamento. Art. 7. Sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione 205/2011 1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione 205/2011 e' sostituito dall'allegato B al presente regolamento. Art. 8. Abrogazione dell'allegato C al decreto del Presidente della Regione 205/2011 1. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione 205/2011 e' abrogato. Art. 9. Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 255/2010 All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2010, n. 255 (Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro regionale delle cooperative, in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 - Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Registro e' composto da tre sezioni: a) sezione prima: vi sono iscritte le societa' cooperative a mutualita' prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile; b) sezione seconda: vi sono iscritte le societa' cooperative diverse da quelle a mutualita' prevalente; c) sezione terza: vi sono iscritte le societa' di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle societa' di mutuo soccorso)»; b) al comma 2 le parole: «Il Registro e' a sua volta suddiviso nelle seguenti categorie» sono sostituite dalle seguenti: «Le prime due sezioni del Registro sono suddivise nelle seguenti categorie». Art. 10. Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 255/2010 1. Al comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 255/2010, dopo la parola: «cooperativa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a ciascuna societa' di mutuo soccorso». Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, il Presidente: Fedriga