Allegato 
 
Regolamento recante modifiche al Regolamento  di  esecuzione  per  la
  disciplina degli incentivi  di  edilizia  agevolata  a  favore  dei
  privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del  recupero  di
  alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'art.  18
  della legge regionale 19 febbraio  2016,  n.  1  (Riforma  organica
  delle politiche  abitative  e  riordino  delle  Ater)  emanato  con
  decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144. 
 
(Omissis) 
 
                               Art. 1. 
 
 
                  Modifiche all'art. 3 del decreto 
           del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 
 
    Dopo la lettera b) del  comma  1  dell'art.  3  del  decreto  del
Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144/Pres (Regolamento di
esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata  a
favore dei privati cittadini,  a  sostegno  dell'acquisizione  o  del
recupero di alloggi da destinare a prima casa di  abitazione  di  cui
all'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016,  n.  1,  (Riforma
organica delle politiche abitative  e  riordino  delle  Ater)),  sono
aggiunte le seguenti: 
    «b-bis) acquisto;» 
    b-ter) nuova costruzione.». 
    2. Al comma 2  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 0144/Pres./2016 le parole  «e  6»  sono  sostituite  dalle
parole «, 6-bis e 6-ter». 
 
                               Art. 2. 
 
 
                  Modifiche all'art. 6 del decreto 
           del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 
 
    1. La rubrica  dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 0144/Pres./2016 e' sostituita dalla  seguente:  «tipologia
di interventi di recupero». 
    2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art.  6  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 e' aggiunta la seguente: 
      «d-bis) sostituzione serramenti esterni;». 
 
                               Art. 3. 
 
 
        Inserimento degli articoli 6-bis e 6-ter nel decreto 
           del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 
 
    1. Dopo l'art. 6 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
0144/Pres./2016 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 6-bis. Caratteristiche dell'acquisto 
    1. Per «acquisto» si intende: 
      a) l'acquisizione, mediante contratto di  compravendita  ovvero
atto di trasferimento della proprieta'  dell'immobile  a  seguito  di
vendita   giudiziaria   -   rispettivamente   stipulato   o    emesso
successivamente  alla  presentazione  della  domanda  -   dell'intera
proprieta' di un'unita' immobiliare completata; 
      b) l'acquisizione, mediante contratto di  compravendita  ovvero
atto di trasferimento della proprieta'  dell'immobile  a  seguito  di
vendita   giudiziaria   -   rispettivamente   stipulato   o    emesso
successivamente  alla  presentazione  della  domanda  -   dell'intera
proprieta' di un'unita' immobiliare non completata i  cui  lavori  di
realizzazione alla data di presentazione della domanda sono  iniziati
da almeno cinque anni da parte  del  proprietario  parte  venditrice.
L'unita' immobiliare dovra' essere completata dalla parte  acquirente
entro il termine perentorio di due anni dall'acquisto. 
    2. L'iniziativa non deve riguardare l'acquisto di sole quote, ne'
l'acquisto della nuda proprieta'. 
    Art. 6-ter. Caratteristiche della nuova costruzione 
    1. Per  «nuova  costruzione»  si  intende  l'iniziativa  volta  a
realizzare un'unica unita' immobiliare  in  osservanza  dell'art.  4,
comma 1, lettera a), numero 1) della legge regionale n. 19/2009. 
    2. In caso di  nuova  costruzione,  il  richiedente  deve  essere
proprietario  dell'area  o  avere  la  titolarita'  del  diritto   di
superficie sulla stessa gia' alla data di presentazione della domanda
e i lavori devono iniziare successivamente alla medesima data.» 
 
                               Art. 4. 
 
 
                  Modifiche all'art. 7 del decreto 
           del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 
 
    1. Alla lettera b) del  comma  1  dell'art.  7  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 dopo le parole: « lettere
a), b) e d,» sono inserite le  seguenti:  «per  l'"acquisto"  di  cui
all'art. 6-bis, e per la "nuova costruzione" di cui all'art. 6-ter,». 
    2. Alla lettera c) del  comma  1  dell'art.  7  del  decreto  del
Presidente della  Regione  n.  0144/Pres./2016  le  parole:  «pari  a
10.000,00 euro» sono sostituite  dalle  seguenti:  «pari  a  8.000,00
euro». 
    3. Al comma 2  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «pari a  12.500,00  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «pari a 10.500,00 euro». 
    4. Al comma 4  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 0144/Pres./2016 dopo le parole: «per le iniziative di  cui
all'art. 4» sono inserite le parole «, 6-bis, 6-ter,». 
 
                               Art. 5. 
 
 
                   Modifica all'art. 8 del decreto 
           del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 
 
    1. Al comma 1, dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «, comma 1,» sono soppresse. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                  Modifiche all'art. 9 del decreto 
           del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 
 
    1. Alla lettera a) del  comma  2  dell'art.  9  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole:  «ventiquattro
mesi continuativi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni anche
non continuativi negli otto anni precedenti» e le  parole:  «ai  fini
del computo» sono sostituite dalle seguenti: «al fine del computo del
periodo». 
    2. Alla lettera c) del  comma  2  dell'art.  9  del  decreto  del
Presidente della  Regione  n.  0144/Pres./2016  le  parole:  «ovunque
ubicati» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno del  territorio
nazionale o all'estero». 
    3. Alla lettera d) del  comma  2  dell'art.  9  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «non superiore
a 29.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti:  «non  superiore  a
30.000,00 euro». 
    4. Al comma 2  dell'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Regione  n.  0144/Pres./2016  dopo  la  lettera  e)  e'  inserita  la
seguente: 
      « e-bis) non essere stati condannati, in via definitiva, per il
reato di invasione di terreni o edifici,  di  cui  all'art.  633  del
codice penale, nei precedenti dieci anni,  fatto  salvo  il  caso  di
intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli  articoli
178 e 179 del codice penale.». 
    5. Il comma 4  dell'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 0144/Pres./2016 e' sostituito dal seguente: 
    «4. I requisiti di cui al  comma  2,  lettere  c)  e  d),  devono
sussistere anche nei  confronti  di  tutti  i  componenti  il  nucleo
familiare come definito dall'art. 2. In caso di domanda presentata da
soggetti che escono dal nucleo familiare di appartenenza, composto da
piu' persone per costituirne uno nuovo, il requisito di cui al  comma
2, lettera c) e' richiesto in capo solo ai soggetti  che  escono  dal
nucleo  e  sull'indicatore  della  situazione  economica  equivalente
(ISEE) di cui al comma 2, lettera d) e' applicata una riduzione  pari
al 20 per cento, o al 30  per  cento  nel  caso  in  cui  i  soggetti
richiedenti non superano i trentacinque anni di eta'.». 
 
                               Art. 7. 
 
 
                  Modifiche all'art. 12 del decreto 
           del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 
 
    1. All'art. 12  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
0144/Pres./2016 dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Ai fini della verifica del requisito di cui  all'art.  9,
comma 2, lettera c), i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione
sussidiaria di cui all' art. 2, comma 1, lettera a-bis), del  decreto
legislativo 19 novembre 2007,  n.  251  (Attuazione  della  direttiva
2004/83/CE recante norme minime  sull'attribuzione,  a  cittadini  di
Paesi terzi o apolidi, della qualifica del  rifugiato  o  di  persona
altrimenti bisognosa  di  protezione  internazionale,  nonche'  norme
minime  sul  contenuto   della   protezione   riconosciuta),   devono
presentare, ai sensi del combinato disposto dell' art.  3,  comma  4,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dell'  art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394
(Regolamento recante  norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286),  la  documentazione
attestante che tutti i componenti del nucleo familiare, come definito
dall'art. 2, non sono proprietari  di  altri  alloggi  nel  paese  di
origine e nel paese di provenienza.». 
    2. Alla lettera b) del comma  4  dell'art.  12  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 la parola: «richiesto» e'
soppressa. 
    3. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'art. 12  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 e' inserita la seguente: 
      «c-bis)  l'indicazione  della  titolarita'   del   diritto   di
proprieta' o di superficie dell'area in caso di iniziativa di  «nuova
costruzione» di cui all'art. 6-ter;». 
    4. La lettera d)  del  comma  4  dell'art.  12  del  decreto  del
Presidente della  Regione  n.  0144/Pres./2016  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «d) le condizioni richieste dall'art. 4, comma  1,  lettera  b)
relativamente   allo   stato   dei   lavori   sull'alloggio   oggetto
dell'iniziativa;». 
    5. La lettera e)  del  comma  4  dell'art.  12  del  decreto  del
Presidente della  Regione  n.  0144/Pres./2016  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «e) il costo complessivo presunto dell'iniziativa;». 
    6. Il comma 5 dell'art.  12  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 0144/Pres./2016 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4, 5,  6-bis
e 6-ter, ad  intervenuta  realizzazione  dell'iniziativa  i  titolari
della domanda, in forma singola o associata, devono  risultare  unici
proprietari o usufruttuari dell'alloggio  oggetto  dell'iniziativa  e
del rapporto contributivo.». 
    7. La lettera b)  del  comma  6  dell'art.  12  del  decreto  del
Presidente della  Regione  n.  0144/Pres./2016  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «b) il tipo di iniziativa tra quelle di cui agli articoli 4, 5,
6-bis, 6-ter,». 
 
                               Art. 8. 
 
 
                  Modifica all'art. 13 del decreto 
           del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  13  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «in relazione alle due  diverse
tipologie di iniziative finanziabili di cui all'art. 3 comma 1»  sono
soppresse. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                  Modifica all'art. 14 del decreto 
           del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della
Regione  n.  0144/Pres./2016  le  parole:  «,  rispettivamente   alle
iniziative di acquisto e contestuale recupero di  cui  all'art.  4  e
alle iniziative di  recupero  di  cui  agli  articoli  5  e  6»  sono
soppresse. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                  Modifiche all'art. 16 del decreto 
           del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  16  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 0144/Pres./2016 dopo le parole: «nel caso di "acquisto con
contestuale recupero" di cui all'art. 4,» sono inserite le  seguenti:
«e nel caso di "acquisto" di cui all'art. 6-bis,». 
    2. Al comma 2 dell'art.  16  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 0144/Pres./2016 dopo le parole: «di cui all'art. 6,  comma
3,» sono inserite le seguenti: «e nel caso di "nuova costruzione"  di
cui all'art. 6-ter,». 
    3. Alla lettera a) del comma  3  dell'art.  16  del  decreto  del
Presidente  della  Regione  n.  0144/Pres./2016  le  parole:  «ovvero
comunicazione di  inizio  lavori»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«ovvero eventuale comunicazione di inizio lavori». 
 
                              Art. 11. 
 
 
                  Modifiche all'art. 18 del decreto 
           del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  18  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 0144/Pres./2016 le parole «entro il termine perentorio  di
due  anni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  entro  il  termine
perentorio di tre anni ». 
    2. Alla lettera c) del comma  1  dell'art.  18  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «comunicazione
di  inizio  lavori»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «eventuale
comunicazione di inizio lavori ». 
    3. La lettera d)  del  comma  1  dell'art.  18  del  decreto  del
Presidente della  Regione  n.  0144/Pres./2016  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «d)  documentazione  comprovante  la  spesa  sostenuta  per  la
realizzazione dell'iniziativa;». 
    4. Al comma 2 dell'art.  18  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: 
      «entro il termine perentorio di due anni» sono sostituite dalle
seguenti: « entro il termine perentorio di tre anni ». 
    5. Alla lettera b) del comma  2  dell'art.  18  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «comunicazione
di  inizio  lavori»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «eventuale
comunicazione di inizio lavori ». 
    6. Dopo il comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente  della
Regione n. 0144/Pres./2016 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. Nel caso di "acquisto" di cui all'art.  6-bis,  comma  1,
lettera a), entro il termine perentorio  di  centottanta  giorni  dal
ricevimento della comunicazione  del  provvedimento  di  concessione,
l'interessato fa pervenire alla Regione, o al soggetto dalla stessa a
cio' delegato, la seguente documentazione: 
      a) copia autentica del contratto di  compravendita  dell'unita'
immobiliare  completata,  ovvero  l'atto   di   trasferimento   della
proprieta'   dell'immobile   completato,   a   seguito   di   vendita
giudiziaria; 
      b)  dichiarazione  relativa   all'insussistenza   di   rapporti
giuridici di cui all'art.  3,  comma  3,  tra  beneficiario  e  parte
venditrice; 
      c)   documentazione   idonea    a    dimostrare    l'agibilita'
dell'immobile. 
    2-ter. Nel caso di "acquisto" di cui  all'art.  6-bis,  comma  1,
lettera b), entro il termine perentorio di due anni  dal  ricevimento
della comunicazione del provvedimento di  concessione,  l'interessato
fa pervenire  alla  Regione,  o  al  soggetto  dalla  stessa  a  cio'
delegato, la seguente documentazione: 
      a) copia autentica del contratto di  compravendita  dell'unita'
immobiliare non completata,  ovvero  l'atto  di  trasferimento  della
proprieta'  dell'immobile  non  completato,  a  seguito  di   vendita
giudiziaria; 
      b)  dichiarazione  relativa   all'insussistenza   di   rapporti
giuridici di cui all'art.  3,  comma  3,  tra  beneficiario  e  parte
venditrice; 
      c)  dichiarazione  di  intervenuta  conclusione  dei  lavori  a
completamento dell'unita' immobiliare; 
      d)  documentazione  comprovante  la  spesa  sostenuta  per   la
realizzazione dell'iniziativa; 
      e)   documentazione   idonea    a    dimostrare    l'agibilita'
dell'immobile.». 
    7. Al comma 3 dell'art.  18  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 0144/Pres./2016 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) dopo le  parole  «di  cui  all'art.  6,»  sono  inserite  le
seguenti: «e nel caso di "nuova costruzione" di cui all'art. 6-ter,»; 
      b) le parole: «termine perentorio di due anni» sono  sostituite
dalle seguenti: «termine perentorio di tre anni»; 
      c) alla lettera b) le parole: «comunicazione di inizio  lavori»
sono sostituite dalle seguenti: «eventuale  comunicazione  di  inizio
lavori»; 
      d) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c)  documentazione  comprovante  la  spesa  sostenuta   per   la
realizzazione dell'iniziativa;». 
    8. Al comma 4 dell'art.  18  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 0144/Pres./2016 dopo le parole: «Entro i termini perentori
di cui ai commi 1, 2» sono inserite le seguenti:«, 2-bis, 2-ter». 
 
                              Art. 12. 
 
 
                  Modifica all'art. 22 del decreto 
           del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  22  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «ed e)» sono  sostituite  dalle
seguenti: «e) ed e-bis)». 
 
                              Art. 13. 
 
 
                  Modifiche all'art. 23 del decreto 
           del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  23  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «ed e)» sono  sostituite  dalle
seguenti: «e) ed e-bis)». 
    2. Alla lettera b) del comma  2  dell'art.  23  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le  parole:  «intervenuta
successivamente al divorzio o alla  separazione  legale  ovvero  allo
scioglimento dell'unione civile o della  convivenza  di  fatto»  sono
soppresse. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
                                        Visto, il Presidente: Fedriga