Allegato Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144. (Omissis) Art. 1. Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144/Pres (Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)), sono aggiunte le seguenti: «b-bis) acquisto;» b-ter) nuova costruzione.». 2. Al comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole «e 6» sono sostituite dalle parole «, 6-bis e 6-ter». Art. 2. Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 1. La rubrica dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 e' sostituita dalla seguente: «tipologia di interventi di recupero». 2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 e' aggiunta la seguente: «d-bis) sostituzione serramenti esterni;». Art. 3. Inserimento degli articoli 6-bis e 6-ter nel decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 1. Dopo l'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 sono inseriti i seguenti: «Art. 6-bis. Caratteristiche dell'acquisto 1. Per «acquisto» si intende: a) l'acquisizione, mediante contratto di compravendita ovvero atto di trasferimento della proprieta' dell'immobile a seguito di vendita giudiziaria - rispettivamente stipulato o emesso successivamente alla presentazione della domanda - dell'intera proprieta' di un'unita' immobiliare completata; b) l'acquisizione, mediante contratto di compravendita ovvero atto di trasferimento della proprieta' dell'immobile a seguito di vendita giudiziaria - rispettivamente stipulato o emesso successivamente alla presentazione della domanda - dell'intera proprieta' di un'unita' immobiliare non completata i cui lavori di realizzazione alla data di presentazione della domanda sono iniziati da almeno cinque anni da parte del proprietario parte venditrice. L'unita' immobiliare dovra' essere completata dalla parte acquirente entro il termine perentorio di due anni dall'acquisto. 2. L'iniziativa non deve riguardare l'acquisto di sole quote, ne' l'acquisto della nuda proprieta'. Art. 6-ter. Caratteristiche della nuova costruzione 1. Per «nuova costruzione» si intende l'iniziativa volta a realizzare un'unica unita' immobiliare in osservanza dell'art. 4, comma 1, lettera a), numero 1) della legge regionale n. 19/2009. 2. In caso di nuova costruzione, il richiedente deve essere proprietario dell'area o avere la titolarita' del diritto di superficie sulla stessa gia' alla data di presentazione della domanda e i lavori devono iniziare successivamente alla medesima data.» Art. 4. Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 dopo le parole: « lettere a), b) e d,» sono inserite le seguenti: «per l'"acquisto" di cui all'art. 6-bis, e per la "nuova costruzione" di cui all'art. 6-ter,». 2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «pari a 10.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 8.000,00 euro». 3. Al comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «pari a 12.500,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 10.500,00 euro». 4. Al comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 dopo le parole: «per le iniziative di cui all'art. 4» sono inserite le parole «, 6-bis, 6-ter,». Art. 5. Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 1. Al comma 1, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «, comma 1,» sono soppresse. Art. 6. Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «ventiquattro mesi continuativi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti» e le parole: «ai fini del computo» sono sostituite dalle seguenti: «al fine del computo del periodo». 2. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «ovunque ubicati» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno del territorio nazionale o all'estero». 3. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «non superiore a 29.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 30.000,00 euro». 4. Al comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 dopo la lettera e) e' inserita la seguente: « e-bis) non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale.». 5. Il comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 e' sostituito dal seguente: «4. I requisiti di cui al comma 2, lettere c) e d), devono sussistere anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall'art. 2. In caso di domanda presentata da soggetti che escono dal nucleo familiare di appartenenza, composto da piu' persone per costituirne uno nuovo, il requisito di cui al comma 2, lettera c) e' richiesto in capo solo ai soggetti che escono dal nucleo e sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al comma 2, lettera d) e' applicata una riduzione pari al 20 per cento, o al 30 per cento nel caso in cui i soggetti richiedenti non superano i trentacinque anni di eta'.». Art. 7. Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 1. All'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Ai fini della verifica del requisito di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all' art. 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell' art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare, come definito dall'art. 2, non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza.». 2. Alla lettera b) del comma 4 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 la parola: «richiesto» e' soppressa. 3. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 e' inserita la seguente: «c-bis) l'indicazione della titolarita' del diritto di proprieta' o di superficie dell'area in caso di iniziativa di «nuova costruzione» di cui all'art. 6-ter;». 4. La lettera d) del comma 4 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 e' sostituita dalla seguente: «d) le condizioni richieste dall'art. 4, comma 1, lettera b) relativamente allo stato dei lavori sull'alloggio oggetto dell'iniziativa;». 5. La lettera e) del comma 4 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 e' sostituita dalla seguente: «e) il costo complessivo presunto dell'iniziativa;». 6. Il comma 5 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 e' sostituito dal seguente: «5. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6-bis e 6-ter, ad intervenuta realizzazione dell'iniziativa i titolari della domanda, in forma singola o associata, devono risultare unici proprietari o usufruttuari dell'alloggio oggetto dell'iniziativa e del rapporto contributivo.». 7. La lettera b) del comma 6 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 e' sostituita dalla seguente: «b) il tipo di iniziativa tra quelle di cui agli articoli 4, 5, 6-bis, 6-ter,». Art. 8. Modifica all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 1. Al comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «in relazione alle due diverse tipologie di iniziative finanziabili di cui all'art. 3 comma 1» sono soppresse. Art. 9. Modifica all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 1. Al comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «, rispettivamente alle iniziative di acquisto e contestuale recupero di cui all'art. 4 e alle iniziative di recupero di cui agli articoli 5 e 6» sono soppresse. Art. 10. Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 1. Al comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 dopo le parole: «nel caso di "acquisto con contestuale recupero" di cui all'art. 4,» sono inserite le seguenti: «e nel caso di "acquisto" di cui all'art. 6-bis,». 2. Al comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 dopo le parole: «di cui all'art. 6, comma 3,» sono inserite le seguenti: «e nel caso di "nuova costruzione" di cui all'art. 6-ter,». 3. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «ovvero comunicazione di inizio lavori» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero eventuale comunicazione di inizio lavori». Art. 11. Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 1. Al comma 1 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole «entro il termine perentorio di due anni» sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine perentorio di tre anni ». 2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «comunicazione di inizio lavori» sono sostituite dalle seguenti: «eventuale comunicazione di inizio lavori ». 3. La lettera d) del comma 1 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 e' sostituita dalla seguente: «d) documentazione comprovante la spesa sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa;». 4. Al comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «entro il termine perentorio di due anni» sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine perentorio di tre anni ». 5. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «comunicazione di inizio lavori» sono sostituite dalle seguenti: «eventuale comunicazione di inizio lavori ». 6. Dopo il comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Nel caso di "acquisto" di cui all'art. 6-bis, comma 1, lettera a), entro il termine perentorio di centottanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, l'interessato fa pervenire alla Regione, o al soggetto dalla stessa a cio' delegato, la seguente documentazione: a) copia autentica del contratto di compravendita dell'unita' immobiliare completata, ovvero l'atto di trasferimento della proprieta' dell'immobile completato, a seguito di vendita giudiziaria; b) dichiarazione relativa all'insussistenza di rapporti giuridici di cui all'art. 3, comma 3, tra beneficiario e parte venditrice; c) documentazione idonea a dimostrare l'agibilita' dell'immobile. 2-ter. Nel caso di "acquisto" di cui all'art. 6-bis, comma 1, lettera b), entro il termine perentorio di due anni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, l'interessato fa pervenire alla Regione, o al soggetto dalla stessa a cio' delegato, la seguente documentazione: a) copia autentica del contratto di compravendita dell'unita' immobiliare non completata, ovvero l'atto di trasferimento della proprieta' dell'immobile non completato, a seguito di vendita giudiziaria; b) dichiarazione relativa all'insussistenza di rapporti giuridici di cui all'art. 3, comma 3, tra beneficiario e parte venditrice; c) dichiarazione di intervenuta conclusione dei lavori a completamento dell'unita' immobiliare; d) documentazione comprovante la spesa sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa; e) documentazione idonea a dimostrare l'agibilita' dell'immobile.». 7. Al comma 3 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole «di cui all'art. 6,» sono inserite le seguenti: «e nel caso di "nuova costruzione" di cui all'art. 6-ter,»; b) le parole: «termine perentorio di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio di tre anni»; c) alla lettera b) le parole: «comunicazione di inizio lavori» sono sostituite dalle seguenti: «eventuale comunicazione di inizio lavori»; d) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) documentazione comprovante la spesa sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa;». 8. Al comma 4 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 dopo le parole: «Entro i termini perentori di cui ai commi 1, 2» sono inserite le seguenti:«, 2-bis, 2-ter». Art. 12. Modifica all'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 1. Al comma 1 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «e) ed e-bis)». Art. 13. Modifiche all'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 1. Al comma 1 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «e) ed e-bis)». 2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 0144/Pres./2016 le parole: «intervenuta successivamente al divorzio o alla separazione legale ovvero allo scioglimento dell'unione civile o della convivenza di fatto» sono soppresse. Art. 14. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Fedriga