Allegato Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82 (Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge regionale n. 3/2015). (Omissis). Art. 1. Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 1. Dopo la lettera bb) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 82, e' inserita la seguente: «bb-bis) Macrovoce di spesa: l'aggregato costituito da voci omogenee di spesa, riconducibile ad uno dei seguenti numeri: 1) attivi materiali, attivi immateriali e costi per la realizzazione di opere edili, di cui, rispettivamente, all'art. 10, comma 1, lettere a), b) e d-bis); 2) attivi materiali, attivi immateriali e costi per la realizzazione di opere edili, di cui, rispettivamente, all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c-bis); 3) costi salariali di cui all'art. 10, comma 1, lettera c); 4) costi salariali di cui all'art. 11, comma 1, lettera c); 5) costi in de minimis di cui all'art. 12; 6) costi per investimenti in efficienza energetica di cui all'art. 13; 7) costi per investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento di cui all'art. 14; 8) costi per investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'art. 15.». Art. 2. Modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 1. All'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera d) del comma 3, e' sostituita dalla seguente: «d) domanda presentata da un'impresa che, in relazione all'iniziativa per la quale ha presentato la domanda di incentivazione, incrementa l'occupazione con contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale: 1) punti 1 in caso di assunzione da 3 a 5 ULA; 2) punti 3 in caso di assunzione da 6 a 10 ULA; 3) punti 5 in caso di assunzione da 11 a 20 ULA; 4) punti 10 in caso di assunzione di oltre 21 ULA.»; b) alla fine del comma 7, sono aggiunte le seguenti parole: «La graduatoria e' pubblicata sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia, all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata.». Art. 3. Modifica dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017 1. Dopo il comma 4 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Le variazioni consistenti nella compensazione della spesa sono ammissibili esclusivamente qualora operate all'interno della medesima macrovoce di spesa di cui all'art. 2, comma 2, lettera bb-bis).». Art. 4. Norma transitoria 1. L'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 82/2017, come modificato dall'art. 3, si applica anche alle domande gia' presentate al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 5. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, Il Presidente: Fedriga