Art. 11 
 
Disposizioni in ordine all'efficacia del regolamento per la  gestione
  faunistico-venatoria delle aree contigue del Parco del Delta del Po 
 
  1.   Al   fine   di   garantire   la   regolazione   dell'esercizio
dell'attivita' venatoria nella stagione 2019-2020 nelle aree contigue
del  Parco  del  Delta  del  Po,  nelle  more  dell'approvazione  del
regolamento per la gestione faunistico-venatoria  e  dell'adeguamento
degli istituti di gestione di cui agli articoli 43 e 52  della  legge
regionale 15 febbraio 1994, n.  8  (Disposizioni  per  la  protezione
della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita'  venatoria)  e
comunque  non  oltre  il  31  gennaio  2020,  conserva  efficacia  il
regolamento vigente dell'Ente di gestione del predetto Parco. 
  2.  I  termini  collegati  alle  istanze  di  autorizzazione  degli
istituti di gestione di cui al comma  1  per  la  stagione  venatoria
2020/2021 sono fissati al 31 marzo 2020.