Art. 11 Disposizioni in ordine all'efficacia del regolamento per la gestione faunistico-venatoria delle aree contigue del Parco del Delta del Po 1. Al fine di garantire la regolazione dell'esercizio dell'attivita' venatoria nella stagione 2019-2020 nelle aree contigue del Parco del Delta del Po, nelle more dell'approvazione del regolamento per la gestione faunistico-venatoria e dell'adeguamento degli istituti di gestione di cui agli articoli 43 e 52 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria) e comunque non oltre il 31 gennaio 2020, conserva efficacia il regolamento vigente dell'Ente di gestione del predetto Parco. 2. I termini collegati alle istanze di autorizzazione degli istituti di gestione di cui al comma 1 per la stagione venatoria 2020/2021 sono fissati al 31 marzo 2020.