Art. 15 
 
      Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2001 
 
  1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale
8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina  generale  dell'intervento  pubblico
nel settore abitativo) e' aggiunta la seguente: 
    «e-bis) la definizione della disciplina relativa ai  procedimenti
autorizzativi di trasformazione dei titoli di godimento degli alloggi
realizzati con contributi pubblici,  nonche'  la  determinazione  dei
contributi  da  restituire,  secondo  criteri   di   proporzionalita'
decrescente degli importi, relativamente alle procedure  di  svincolo
dagli obblighi convenzionali.».