Art. 15 Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2001 1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) e' aggiunta la seguente: «e-bis) la definizione della disciplina relativa ai procedimenti autorizzativi di trasformazione dei titoli di godimento degli alloggi realizzati con contributi pubblici, nonche' la determinazione dei contributi da restituire, secondo criteri di proporzionalita' decrescente degli importi, relativamente alle procedure di svincolo dagli obblighi convenzionali.».