Art. 16 
 
                        Modifiche all'art. 38 
                della legge regionale n. 24 del 2001 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 38 della legge regionale n. 24 del 2001  le
parole «per assicurare un sostegno finanziario al reddito dei  nuclei
meno abbienti, cosi' da favorire il loro  accesso  al  mercato  della
locazione» sono sostituite dalle seguenti: «per favorire l'accesso al
mercato delle locazioni dei nuclei meno  abbienti,  in  coerenza  con
quanto previsto dall'art. 11 della legge  9  dicembre  1998,  n.  431
(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti  ad
uso abitativo.)». 
  2. Il comma 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 24 del 2001  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Le disponibilita' del fondo sono utilizzate,  prioritariamente,
per la concessione di contributi  per  il  pagamento  dei  canoni  di
locazione a favore di conduttori aventi i requisiti definiti ai sensi
dell'art. 39, comma 1, lettera b), e per promuovere le iniziative  di
cui all'art. 6, comma 1, lettera h)».