Art. 16 Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 24 del 2001 1. Al comma 1 dell'art. 38 della legge regionale n. 24 del 2001 le parole «per assicurare un sostegno finanziario al reddito dei nuclei meno abbienti, cosi' da favorire il loro accesso al mercato della locazione» sono sostituite dalle seguenti: «per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei meno abbienti, in coerenza con quanto previsto dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.)». 2. Il comma 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 24 del 2001 e' sostituito dal seguente: «2. Le disponibilita' del fondo sono utilizzate, prioritariamente, per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore di conduttori aventi i requisiti definiti ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera b), e per promuovere le iniziative di cui all'art. 6, comma 1, lettera h)».