Art. 17 Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 23 del 2000 1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna) e' inserito il seguente: «1-bis. La Regione concede altresi' contributi agli Itinerari per la realizzazione di azioni di informazione legate alle produzioni dei vini e dei prodotti agricoli e alimentari tipici e tradizionali di qualita'.». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 23 del 2000 e' inserito il seguente: «2-bis. I contributi di cui al comma 1-bis possono essere concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa collegata alle azioni ammesse agli organismi a cui aderiscono grandi imprese e nella misura massima del sessanta per cento della spesa collegata alle azioni ammesse agli organismi a cui aderiscono piccole e medie imprese.».