Art. 17 
 
      Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 23 del 2000 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 7 aprile 2000,
n.  23  (Disciplina   degli   itinerari   turistici   enogastronomici
dell'Emilia-Romagna) e' inserito il seguente: 
  «1-bis. La Regione concede altresi' contributi agli  Itinerari  per
la realizzazione di azioni di informazione legate alle produzioni dei
vini e dei prodotti agricoli e alimentari tipici  e  tradizionali  di
qualita'.». 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 23 del 2000
e' inserito il seguente: 
  «2-bis. I contributi di cui al comma 1-bis possono essere  concessi
nella misura massima del cinquanta per cento  della  spesa  collegata
alle azioni ammesse agli organismi a cui aderiscono grandi imprese  e
nella misura massima del sessanta per  cento  della  spesa  collegata
alle azioni ammesse agli organismi a cui aderiscono piccole  e  medie
imprese.».