Art. 18 Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 2 del 2019 1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 4 marzo 2019, n. 2 (Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18) sono soppresse le seguenti parole: «al proprietario o detentore di alveari». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 2 del 2019 e' inserito il seguente: «1-bis. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), si applicano al proprietario o al detentore degli alveari, quelle di cui alle lettere d) ed f) si applicano ai soggetti responsabili delle violazioni, anche diversi dal proprietario o detentore di alveari.».