Art. 18 
 
      Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 2 del 2019 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 4 marzo 2019, n. 2
(Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la  tutela  dell'apicoltura  in
Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988,  n.
35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n.  29  e  5  aprile
1995, n. 18) sono soppresse le seguenti parole:  «al  proprietario  o
detentore di alveari». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 2 del 2019
e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), si
applicano al proprietario o al detentore degli alveari, quelle di cui
alle lettere d) ed f) si applicano  ai  soggetti  responsabili  delle
violazioni, anche diversi dal proprietario o detentore di alveari.».