Art. 19 
 
                     Aiuti di Stato integrativi 
             sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020 
 
  1. Per l'attuazione del programma degli interventi per la riduzione
delle emissioni prodotte dalle attivita' agricole di cui  al  decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
n. 366 del 15 dicembre 2017, la Regione e'  autorizzata  ad  attivare
aiuti di Stato integrativi per la realizzazione di  progetti  attuati
da imprese agricole  e  finanziati  sul  tipo  di  operazione  4.1.04
«Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca»  rispondenti
ai fabbisogni F16 «Migliorare la qualita'  delle  acque  riducendo  i
carichi inquinanti derivanti dalle attivita' agricole e  zootecniche»
e  F22  «Buone  pratiche  di  gestione/investimenti  per  ridurre  le
emissioni   nei   processi   produttivi   agricoli   in   particolare
zootecnici», della priorita' P.5 «Incentivare l'uso efficiente  delle
risorse e il passaggio ad un'economia a bassa emissione di carbonio e
resiliente al clima  nel  settore  agroalimentare  e  forestale»  del
Programma di sviluppo rurale 2014-2020, con le medesime  modalita'  e
condizioni previsti dal Programma stesso. 
  2. All'erogazione degli aiuti spettanti, di  cui  al  comma  1,  ai
beneficiari  provvede  l'Agenzia  regionale  per  le  erogazioni   in
agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge  regionale
23 luglio 2001, n. 21  (Istituzione  dell'Agenzia  regionale  per  le
erogazioni in agricoltura (AGREA)) in qualita' di Organismo  pagatore
delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020.