Art. 19 Aiuti di Stato integrativi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020 1. Per l'attuazione del programma degli interventi per la riduzione delle emissioni prodotte dalle attivita' agricole di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 366 del 15 dicembre 2017, la Regione e' autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per la realizzazione di progetti attuati da imprese agricole e finanziati sul tipo di operazione 4.1.04 «Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca» rispondenti ai fabbisogni F16 «Migliorare la qualita' delle acque riducendo i carichi inquinanti derivanti dalle attivita' agricole e zootecniche» e F22 «Buone pratiche di gestione/investimenti per ridurre le emissioni nei processi produttivi agricoli in particolare zootecnici», della priorita' P.5 «Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un'economia a bassa emissione di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale» del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, con le medesime modalita' e condizioni previsti dal Programma stesso. 2. All'erogazione degli aiuti spettanti, di cui al comma 1, ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)) in qualita' di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020.