Art. 2 
 
                      Modifiche all'art. 16-bis 
                della legge regionale n. 32 del 1988 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 16-bis  della  legge  regionale  17  agosto
1988,  n.  32   (Disciplina   delle   acque   minerali   e   termali,
qualificazione e sviluppo del termalismo) sono soppresse le  seguenti
parole:  «,  con  la  deliberazione  di  cui  al  comma  2,   destina
prioritariamente i proventi del canone di cui al comma  1  ai  comuni
sul  cui  territorio  insiste  l'attivita'   estrattiva   individuata
dall'atto di concessione e». 
  2. Dopo il comma 3 dell'art. 16-bis della legge regionale n. 32 del
1988 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. La Regione trasferisce i proventi  dei  canoni  di  cui  al
comma 1 ai comuni sul cui territorio insiste  l'attivita'  estrattiva
individuata dall'atto di concessione. Tali somme sono utilizzate  per
interventi di tutela, valorizzazione, riqualificazione  ambientale  e
per  la  sistemazione  di   infrastrutture   viarie   dei   territori
interessati. I comuni  relazionano  annualmente  alla  Regione  sulle
attivita' svolte attraverso l'utilizzo dei canoni a loro destinati  e
trasferiti.».