Art. 2 Modifiche all'art. 16-bis della legge regionale n. 32 del 1988 1. Al comma 3 dell'art. 16-bis della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) sono soppresse le seguenti parole: «, con la deliberazione di cui al comma 2, destina prioritariamente i proventi del canone di cui al comma 1 ai comuni sul cui territorio insiste l'attivita' estrattiva individuata dall'atto di concessione e». 2. Dopo il comma 3 dell'art. 16-bis della legge regionale n. 32 del 1988 e' inserito il seguente: «3-bis. La Regione trasferisce i proventi dei canoni di cui al comma 1 ai comuni sul cui territorio insiste l'attivita' estrattiva individuata dall'atto di concessione. Tali somme sono utilizzate per interventi di tutela, valorizzazione, riqualificazione ambientale e per la sistemazione di infrastrutture viarie dei territori interessati. I comuni relazionano annualmente alla Regione sulle attivita' svolte attraverso l'utilizzo dei canoni a loro destinati e trasferiti.».