Art. 20 Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 9 del 2002 1. Il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) e' sostituito dal seguente: «6. Il comune che si e' riservato l'area ai sensi del comma 5 puo' affidare a terzi la gestione delle relative attivita' di servizio, per una durata non superiore al periodo di riserva, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici e servizi pubblici locali e comunque dei principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento, concorrenza e liberta' di stabilimento.».