Art. 20 
 
      Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 9 del 2002 
 
  1. Il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 31 maggio 2002,  n.
9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di demanio marittimo e di zone di mare  territoriale)  e'  sostituito
dal seguente: 
  «6. Il comune che si e' riservato l'area ai sensi del comma 5  puo'
affidare a terzi la gestione delle relative  attivita'  di  servizio,
per  una  durata  non  superiore  al  periodo  di   riserva,   previo
espletamento di procedura ad evidenza pubblica,  nel  rispetto  delle
vigenti normative in materia di appalti pubblici e  servizi  pubblici
locali e comunque dei principi di trasparenza,  non  discriminazione,
parita' di trattamento, concorrenza e liberta' di stabilimento.».