Art. 21 
 
                     Inserimento dell'art. 4-bis 
                 della legge regionale n. 9 del 2002 
 
  1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 9 del 2002 e' inserito il
seguente: 
  «Art.  4-bis  (Disciplina  della  pubblicita'  dei   prezzi   delle
attivita' turistiche gestite in regime di concessione e sanzioni).  -
1. Negli stabilimenti  e  nelle  strutture  balneari,  i  prezzi  dei
servizi sono riepilogati in una tabella, il cui modello e'  approvato
dalla Regione,  esposta  al  pubblico  in  modo  ben  visibile  e  si
intendono comprensivi delle imposte e  di  quanto  non  espressamente
escluso. 
  2. I titolari delle strutture e  degli  stabilimenti  balneari  che
pubblicizzano  prezzi  inferiori  a  quelli   esposti   ne   indicano
chiaramente il periodo di validita' e le condizioni di  applicazione.
In  assenza  di   tali   indicazioni,   l'offerta   deve   intendersi
generalizzata e valida per  tutto  l'anno  solare.  Il  cliente  puo'
pretendere l'applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate. 
  3. Il mancato rispetto delle norme  sulla  pubblicita'  dei  prezzi
comporta  da  parte  del  comune  l'applicazione  di   una   sanzione
amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00. Per l'accertamento delle
violazioni  e  l'applicazione  delle   sanzioni   amministrative   si
applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984,
n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative  di
competenza regionale). 
  4. Sono ammessi la diffida amministrativa ed il pagamento in misura
ridotta rispettivamente ai sensi degli  articoli  7-bis  e  13  della
legge regionale n. 21 del 1984.».