Art. 22 Inserimento dell'art. 35-bis della legge regionale n. 16 del 2004 1. Dopo l'art. 35 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalita'), e' inserito il seguente: «Art. 35-bis (Codice identificativo di riferimento (CIR)). - 1. Al fine della piena conoscenza dell'offerta turistica regionale e della semplificazione dei controlli da parte delle autorita' competenti, le strutture ricettive extralberghiere di cui all'art. 4, comma 8, lettere e) (affittacamere) ed f) (case e appartamenti per vacanze) e le altre tipologie ricettive di cui all'art. 4, comma 9, lettere a) (appartamenti ammobiliati per uso turistico) e d) (attivita' saltuaria di alloggio e prima colazione), localizzate nel territorio regionale, sono identificate da un codice identificativo univoco denominato "codice identificativo di riferimento" (CIR), come informazione supplementare della banca dati regionale prevista dall'art. 35. In particolare, rientrano nelle fattispecie soggette al CIR le strutture a destinazione residenziale date in locazione per finalita' turistiche, che devono essere esercitate in conformita' alle tipologie ricettive individuate dalla presente legge ed ai rispettivi requisiti e condizioni. 2. I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al comma 1 del presente articolo devono indicare il CIR della struttura ricettiva quando, con scritti o stampati o siti web o con qualsiasi altro mezzo, effettuano attivita' di pubblicita', promozione e commercializzazione delle unita' stesse. Per le tipologie ricettive indicate dall'art. 4, comma 9, lettere a) e d), le attivita' di promo-commercializzazione e pubblicita' devono essere compatibili con la non imprenditorialita' dell'attivita', cosi' come specificato negli atti applicativi approvati ai sensi dell'art. 3, comma 2. 3. I soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, nonche' quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attivita' di cui al comma 2, pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzati. 4. I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al comma 1 del presente articolo che contravvengono all'obbligo previsto al comma 2 di riportare il CIR, o che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per ogni unita' immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata. 5. I soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, nonche' quelli che gestiscono portali telematici, che contravvengono all'obbligo previsto dal comma 3 di pubblicare il CIR o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni unita' immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata. 6. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 i comuni applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).».