Art. 22 
 
                    Inserimento dell'art. 35-bis 
                della legge regionale n. 16 del 2004 
 
  1. Dopo l'art. 35 della legge  regionale  28  luglio  2004,  n.  16
(Disciplina delle strutture ricettive  dirette  all'ospitalita'),  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 35-bis (Codice identificativo di riferimento (CIR)). - 1.  Al
fine della piena conoscenza dell'offerta turistica regionale e  della
semplificazione dei controlli da parte delle autorita' competenti, le
strutture ricettive extralberghiere  di  cui  all'art.  4,  comma  8,
lettere e) (affittacamere) ed f) (case e appartamenti per vacanze)  e
le altre tipologie ricettive di cui all'art. 4, comma 9,  lettere  a)
(appartamenti  ammobiliati  per  uso  turistico)  e   d)   (attivita'
saltuaria di alloggio e prima colazione), localizzate nel  territorio
regionale, sono identificate  da  un  codice  identificativo  univoco
denominato  "codice  identificativo  di  riferimento"   (CIR),   come
informazione  supplementare  della  banca  dati  regionale   prevista
dall'art. 35. In particolare, rientrano nelle fattispecie soggette al
CIR le strutture a destinazione residenziale date  in  locazione  per
finalita' turistiche, che devono  essere  esercitate  in  conformita'
alle tipologie ricettive  individuate  dalla  presente  legge  ed  ai
rispettivi requisiti e condizioni. 
  2. I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al
comma 1 del presente articolo devono indicare il CIR della  struttura
ricettiva quando, con scritti o stampati o siti web o  con  qualsiasi
altro  mezzo,  effettuano  attivita'  di  pubblicita',  promozione  e
commercializzazione delle unita' stesse. Per le  tipologie  ricettive
indicate dall'art. 4, comma 9, lettere  a)  e  d),  le  attivita'  di
promo-commercializzazione e pubblicita' devono essere compatibili con
la non  imprenditorialita'  dell'attivita',  cosi'  come  specificato
negli atti applicativi approvati ai sensi dell'art. 3, comma 2. 
  3.  I  soggetti  che  esercitano   attivita'   di   intermediazione
immobiliare, nonche' quelli che gestiscono portali telematici, e  che
pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attivita' di  cui  al
comma 2, pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzati. 
  4. I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al
comma 1 del presente articolo che contravvengono all'obbligo previsto
al comma 2 di riportare il CIR, o che lo riportano in maniera  errata
o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro  500  a
euro 3.000 per ogni unita' immobiliare di cui si compone la struttura
ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata. 
  5.  I  soggetti  che  esercitano   attivita'   di   intermediazione
immobiliare, nonche' quelli che gestiscono  portali  telematici,  che
contravvengono all'obbligo previsto dal comma 3 di pubblicare il  CIR
o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla
sanzione pecuniaria  da  euro  250  a  euro  1.500  per  ogni  unita'
immobiliare di cui si compone la struttura  ricettiva  pubblicizzata,
promossa o commercializzata. 
  6. Per  l'accertamento  delle  violazioni  e  l'applicazione  delle
sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 i comuni  applicano  le
disposizioni di cui alla  legge  regionale  28  aprile  1984,  n.  21
(Disciplina  dell'applicazione  delle  sanzioni   amministrative   di
competenza regionale).».