Art. 23 Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 3 del 2019 1. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 23 aprile 2019, n. 3 (Disciplina per l'awio e l'esercizio dei condhotel e per il recupero delle colonie. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalita')) e' sostituito dal seguente: «3. Qualora l'amministrazione comunale si sia avvalsa della possibilita' di cui al comma 1, le presenti disposizioni prevalgono sulle previsioni circa le destinazioni d'uso ammissibili degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, fermo restando, per ogni altro profilo, il rispetto della pianificazione paesaggistica territoriale ed ambientale, nonche' dei vincoli in materia paesaggistica, di tutela del patrimonio storico-culturale, architettonico e testimoniale e delle eventuali specifiche disposizioni pianificatorie di cui all'art. 9, commi 2 e 3, della presente legge.».