Art. 23 
 
      Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 3 del 2019 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 23 aprile 2019, n.
3 (Disciplina per  l'awio  e  l'esercizio  dei  condhotel  e  per  il
recupero delle colonie. Modifiche  alla  legge  regionale  28  luglio
2004,  n.  16   (Disciplina   delle   strutture   ricettive   dirette
all'ospitalita')) e' sostituito dal seguente: 
  «3.  Qualora  l'amministrazione  comunale  si  sia  avvalsa   della
possibilita' di cui al comma 1, le presenti  disposizioni  prevalgono
sulle  previsioni  circa  le  destinazioni  d'uso  ammissibili  degli
strumenti  di  pianificazione  territoriale  ed  urbanistica,   fermo
restando, per ogni altro profilo, il  rispetto  della  pianificazione
paesaggistica territoriale ed  ambientale,  nonche'  dei  vincoli  in
materia paesaggistica, di tutela  del  patrimonio  storico-culturale,
architettonico  e   testimoniale   e   delle   eventuali   specifiche
disposizioni pianificatorie di cui all'art. 9, commi  2  e  3,  della
presente legge.».