Art. 25 
 
      Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 41 del 1997 
 
  1. L'art. 2 della legge regionale n. 41 del 1997 e' sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 2 (Programmazione degli interventi). - 1.  Nel  quadro  degli
indirizzi programmatici regionali, la Giunta regionale approva, anche
mediante l'utilizzo del metodo  della  concertazione  e  condivisione
territoriale, specifici programmi di intervento o bandi pubblici, nei
quali viene stabilito: 
    a) la misura dei  contributi,  da  erogare  in  ogni  caso  entro
l'importo    stabilito    dalla    disciplina    europea     relativa
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"; 
    b) le tipologie di spese ammissibili; 
    c) i criteri con i quali le cooperative di garanzia e i  consorzi
fidi assegnano i contributi di cui all'art. 7; 
    d) i termini e le modalita' di presentazione delle domande; 
    e) le priorita'; 
    f) le modalita' per la concessione, la revoca e la decadenza  dei
benefici e i limiti della loro cumulabilita'; 
    g) le modalita' di rendicontazione delle spese effettuate. 
  2.  Le  relative  deliberazioni  sono  pubblicate  sul   Bollettino
ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.».