Art. 25 Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 41 del 1997 1. L'art. 2 della legge regionale n. 41 del 1997 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Programmazione degli interventi). - 1. Nel quadro degli indirizzi programmatici regionali, la Giunta regionale approva, anche mediante l'utilizzo del metodo della concertazione e condivisione territoriale, specifici programmi di intervento o bandi pubblici, nei quali viene stabilito: a) la misura dei contributi, da erogare in ogni caso entro l'importo stabilito dalla disciplina europea relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"; b) le tipologie di spese ammissibili; c) i criteri con i quali le cooperative di garanzia e i consorzi fidi assegnano i contributi di cui all'art. 7; d) i termini e le modalita' di presentazione delle domande; e) le priorita'; f) le modalita' per la concessione, la revoca e la decadenza dei benefici e i limiti della loro cumulabilita'; g) le modalita' di rendicontazione delle spese effettuate. 2. Le relative deliberazioni sono pubblicate sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.».