Art. 27 Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 41 del 1997 1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 41 del 1997 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la parola «sede» sono soppresse le parole «legale e»; b) nella lettera a), dopo le parole «alimenti e bevande», sono aggiunte le seguenti: «, singole e associate». 2. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 41 del 1997 e' abrogato.