Art. 27 
 
      Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 41 del 1997 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 41 del 1997 sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo la parola «sede» sono soppresse le parole «legale e»; 
    b) nella lettera a), dopo le parole «alimenti  e  bevande»,  sono
aggiunte le seguenti: «, singole e associate». 
  2. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 41 del  1997  e'
abrogato.