Art. 28 
 
                        Modifiche all'art. 10 
                della legge regionale n. 41 del 1997 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge  regionale  n.  41  del
1997 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. I contributi di cui all'art. 3, comma 3, lettere  b-bis)  e
b-ter), sono concessi alle  imprese  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera a), che esercitano rispettivamente attivita' di commercio  in
sede fissa in forma di esercizio di vicinato e di pubblico  esercizio
di somministrazione di alimenti e bevande. La misura dei  contributi,
le spese ammissibili, le modalita' di presentazione delle  domande  e
di concessione  dei  contributi  sono  stabiliti  nei  bandi  di  cui
all'art. 2.».