Art. 28 Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 41 del 1997 1. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 41 del 1997 e' aggiunto il seguente: «2-bis. I contributi di cui all'art. 3, comma 3, lettere b-bis) e b-ter), sono concessi alle imprese di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), che esercitano rispettivamente attivita' di commercio in sede fissa in forma di esercizio di vicinato e di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. La misura dei contributi, le spese ammissibili, le modalita' di presentazione delle domande e di concessione dei contributi sono stabiliti nei bandi di cui all'art. 2.».