Art. 29 
 
                 Misure per la diffusione del metano 
             e dell'elettricita' nel trasporto stradale 
 
  1. In attuazione del decreto legislativo 16 dicembre 2016,  n.  257
(Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione  di
una  infrastruttura  per  i  combustibili  alternativi)   la   Giunta
regionale definisce, entro sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge, adeguate misure per la diffusione  dell'utilizzo  del
gas   naturale   compresso,   del   gas   naturale    liquefatto    e
dell'elettricita' nel trasporto stradale, nonche' le modalita'  ed  i
termini per la loro attuazione. 
  2.  A  seguito  della  pubblicazione   sul   Bollettino   ufficiale
telematico della Regione Emilia-Romagna della deliberazione di cui al
comma 1, le disposizioni regionali con essa in contrasto  perdono  di
efficacia.