Art. 29 Misure per la diffusione del metano e dell'elettricita' nel trasporto stradale 1. In attuazione del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) la Giunta regionale definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adeguate misure per la diffusione dell'utilizzo del gas naturale compresso, del gas naturale liquefatto e dell'elettricita' nel trasporto stradale, nonche' le modalita' ed i termini per la loro attuazione. 2. A seguito della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna della deliberazione di cui al comma 1, le disposizioni regionali con essa in contrasto perdono di efficacia.