Art. 3 
 
                        Modifiche all'art. 12 
                della legge regionale n. 17 del 1991 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 12 della  legge  regionale  18  luglio
1991, n. 17 (Disciplina delle attivita' estrattive)  e'  inserito  il
seguente: 
  «3-bis. Le somme introitate dalla Regione di cui al comma 3 possono
essere  utilizzate  anche  per  la  concessione  di  contributi  alle
province e alla  Citta'  metropolitana  di  Bologna,  allo  scopo  di
favorire la revisione  e  l'aggiornamento  dei  Piani  infraregionali
delle  attivita'  estrattive  (PIAE)   di   cui   all'art.   6.   Con
deliberazione della Giunta regionale sono specificati i  criteri  per
l'assegnazione  dei  contributi  e  le  modalita'  di  utilizzo   dei
medesimi, dando priorita', nell'ordine, alle varianti generali,  alle
verifiche intermedie degli strumenti di pianificazione vigenti e alle
conseguenti varianti di  adeguamento,  individuando  tra  l'altro  la
percentuale massima del contributo regionale. La  Regione  valuta  ed
approva il programma di erogazione dei contributi.».