Art. 3 Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 17 del 1991 1. Dopo il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attivita' estrattive) e' inserito il seguente: «3-bis. Le somme introitate dalla Regione di cui al comma 3 possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi alle province e alla Citta' metropolitana di Bologna, allo scopo di favorire la revisione e l'aggiornamento dei Piani infraregionali delle attivita' estrattive (PIAE) di cui all'art. 6. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificati i criteri per l'assegnazione dei contributi e le modalita' di utilizzo dei medesimi, dando priorita', nell'ordine, alle varianti generali, alle verifiche intermedie degli strumenti di pianificazione vigenti e alle conseguenti varianti di adeguamento, individuando tra l'altro la percentuale massima del contributo regionale. La Regione valuta ed approva il programma di erogazione dei contributi.».