Art. 31 Proroga del programma triennale delle politiche formative e per il lavoro 1. Il programma triennale delle politiche formative e per il lavoro, in attuazione dell'art. 44, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2003, e' prorogato fino all'approvazione del nuovo programma da parte dell'Assemblea legislativa. 2. I procedimenti avviati sulla base del programma, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalita' previste nel programma stesso.