Art. 31 
 
                   Proroga del programma triennale 
              delle politiche formative e per il lavoro 
 
  1. Il programma  triennale  delle  politiche  formative  e  per  il
lavoro, in attuazione dell'art. 44, comma 1, della legge regionale n.
12 del 2003, e' prorogato fino all'approvazione del  nuovo  programma
da parte dell'Assemblea legislativa. 
  2. I procedimenti avviati sulla base del programma, di cui al comma
1, sono svolti e conclusi con le  modalita'  previste  nel  programma
stesso.