Art. 32 Modifiche all'art. 26-bis della legge regionale n. 17 del 2015 1. Al comma 9 dell'art. 26-bis della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualita', sicurezza e regolarita' del lavoro) sono soppresse le seguenti parole: «Costituisce unica eccezione l'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio per conto del soggetto ospitante, per non piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.».