Art. 32 
 
                      Modifiche all'art. 26-bis 
                della legge regionale n. 17 del 2015 
 
  1. Al comma 9 dell'art. 26-bis  della  legge  regionale  1°  agosto
2005,  n.  17  (Norme  per  la  promozione  dell'occupazione,   della
qualita', sicurezza e  regolarita'  del  lavoro)  sono  soppresse  le
seguenti parole: «Costituisce unica eccezione  l'ipotesi  in  cui  il
tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio  per  conto
del soggetto ospitante, per non piu'  di  trenta  giorni,  anche  non
consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.».