Art. 35 
 
                     Proroga del piano triennale 
            di attuazione del piano energetico regionale 
 
  1. Il piano triennale di attuazione del piano energetico  regionale
2017-2019, in attuazione dell'art. 9, comma 1, della legge  regionale
23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della  programmazione  energetica
territoriale  ed  altre  disposizioni  in  materia  di  energia),  e'
prorogato fino all'approvazione del nuovo piano  triennale  da  parte
dell'Assemblea legislativa. 
  2. I procedimenti avviati sulla base del programma, di cui al comma
1, sono svolti e conclusi con le  modalita'  previste  dal  programma
stesso.