Art. 35 Proroga del piano triennale di attuazione del piano energetico regionale 1. Il piano triennale di attuazione del piano energetico regionale 2017-2019, in attuazione dell'art. 9, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), e' prorogato fino all'approvazione del nuovo piano triennale da parte dell'Assemblea legislativa. 2. I procedimenti avviati sulla base del programma, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalita' previste dal programma stesso.