Art. 36 
 
      Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 8 del 2017 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 3  della  legge  regionale  31  maggio
2017, n. 8 (Norme per la promozione e  lo  sviluppo  delle  attivita'
motorie e sportive) e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Nell'ambito delle misure di sostegno  di  cui  al  comma  4
potranno essere definite azioni per interventi di assistenza  tecnica
a supporto delle attivita' ivi previste.».