Art. 36 Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 8 del 2017 1. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attivita' motorie e sportive) e' inserito il seguente: «4-bis. Nell'ambito delle misure di sostegno di cui al comma 4 potranno essere definite azioni per interventi di assistenza tecnica a supporto delle attivita' ivi previste.».