Art. 37 Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 19 del 2017 1. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 19 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019) e' inserito il seguente: «1-bis. Il fondo istituito ai sensi del comma 1 e' utilizzato per contribuire altresi' a: a) spese sostenute per visite mediche e prestazioni specialistiche connesse al supporto psicologico resosi necessario in conseguenza dei suddetti eventi calamitosi; b) spese funebri sostenute per le vittime dei suddetti eventi calamitosi.». 2. Alla fine del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 19 del 2017 sono aggiunte le seguenti parole: «per le azioni di cui al comma 1». 3. Ai commi 3 e 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 19 del 2017 le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2».