Art. 37 
 
                        Modifiche all'art. 11 
                della legge regionale n. 19 del 2017 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della  legge  regionale  1°  agosto
2017, n. 19 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio  di
previsione della Regione Emilia-Romagna  2017-2019)  e'  inserito  il
seguente: 
    «1-bis. Il fondo istituito ai sensi del comma 1 e' utilizzato per
contribuire altresi' a: 
      a)  spese  sostenute   per   visite   mediche   e   prestazioni
specialistiche connesse al supporto psicologico resosi necessario  in
conseguenza dei suddetti eventi calamitosi; 
      b) spese funebri sostenute per le vittime dei  suddetti  eventi
calamitosi.». 
  2. Alla fine del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale  n.  19
del 2017 sono aggiunte le seguenti parole: «per le azioni di  cui  al
comma 1». 
  3. Ai commi 3 e 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 19 del 2017
le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1  e
2».