Art. 39 Inserimento dell'art. 6-ter della legge regionale n. 9 del 2017 1. Dopo l'art. 6-bis della legge regionale n. 9 del 2017 e' inserito il seguente: «Art. 6-ter (Promozione della medicina di iniziativa all'interno del Servizio sanitario regionale). - 1. Il sistema sanitario regionale riconosce e promuove la medicina di iniziativa quale modello assistenziale della sanita' moderna finalizzato alla prevenzione e diagnosi precoce delle patologie croniche ed alla conseguente attivazione di interventi mirati al cambiamento degli stili di vita e alla presa in carico integrata e multidisciplinare. A tal fine la medicina di iniziativa opera la stratificazione, da parte della Regione, del rischio degli assistiti e assistibili attraverso l'analisi statistica dei dati gestiti nell'ambito dei diversi archivi del servizio informativo sanitario regionale. 2. La Giunta regionale, con atto di natura regolamentare, reca disposizioni tese a promuovere la diffusione della medicina di iniziativa, nel rispetto dei seguenti criteri: a) identificazione dei soggetti in condizioni di rischio aumentato per malattie croniche non trasmissibili o che, in assenza di sintomatologia evidente, ne siano gia' affetti; b) presa in carico e gestione del paziente, da parte dell'ente del Servizio sanitario regionale territorialmente competente, attraverso l'adozione di modelli e strumenti atti a garantire: 1) interventi personalizzati per la gestione del paziente che tengano conto non solo della condizione clinica, ma anche delle diverse determinanti socio-economiche; 2) definizione di un piano di cura personalizzato volto favorire anche lo sviluppo delle abilita' di auto-cura; 3) continuita' delle cure durante la transizione tra tutti i livelli di assistenza; 4) una risposta integrata ai bisogni di salute sociali e sanitari; 5) progetti di formazione del team multidisciplinare; 6) sostegno alle attivita' di formazione e informazione dei pazienti, delle loro famiglie e dei caregiver, anche valorizzandone il ruolo. 3. La Giunta regionale col regolamento di cui al comma 2 disciplina la specifica individuazione dei tipi di dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. I trattamenti di dati personali sono effettuati per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, art. 9, paragrafo 2, lettere g) e h). 4. La Giunta regionale trasmette annualmente alla competente commissione assembleare una relazione sulle azioni di promozione e di sostegno della medicina di iniziativa attuate nel territorio regionale.