Art. 39 
 
                     Inserimento dell'art. 6-ter 
                 della legge regionale n. 9 del 2017 
 
  1. Dopo l'art. 6-bis  della  legge  regionale  n.  9  del  2017  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 6-ter (Promozione della medicina  di  iniziativa  all'interno
del  Servizio  sanitario  regionale).  -  1.  Il  sistema   sanitario
regionale riconosce  e  promuove  la  medicina  di  iniziativa  quale
modello  assistenziale  della  sanita'   moderna   finalizzato   alla
prevenzione e diagnosi  precoce  delle  patologie  croniche  ed  alla
conseguente attivazione di interventi  mirati  al  cambiamento  degli
stili di vita e alla presa in carico integrata e multidisciplinare. A
tal fine la medicina di iniziativa opera la stratificazione, da parte
della Regione, del rischio degli assistiti e  assistibili  attraverso
l'analisi statistica dei dati gestiti nell'ambito dei diversi archivi
del servizio informativo sanitario regionale. 
  2. La Giunta regionale, con  atto  di  natura  regolamentare,  reca
disposizioni tese  a  promuovere  la  diffusione  della  medicina  di
iniziativa, nel rispetto dei seguenti criteri: 
    a)  identificazione  dei  soggetti  in  condizioni   di   rischio
aumentato per malattie croniche non trasmissibili o che,  in  assenza
di sintomatologia evidente, ne siano gia' affetti; 
    b) presa in carico e gestione del paziente,  da  parte  dell'ente
del  Servizio  sanitario   regionale   territorialmente   competente,
attraverso l'adozione di modelli e strumenti atti a garantire: 
      1) interventi personalizzati per la gestione del  paziente  che
tengano conto non solo  della  condizione  clinica,  ma  anche  delle
diverse determinanti socio-economiche; 
      2)  definizione  di  un  piano  di  cura  personalizzato  volto
favorire anche lo sviluppo delle abilita' di auto-cura; 
      3) continuita' delle cure durante la transizione  tra  tutti  i
livelli di assistenza; 
      4) una risposta  integrata  ai  bisogni  di  salute  sociali  e
sanitari; 
      5) progetti di formazione del team multidisciplinare; 
      6) sostegno alle attivita' di  formazione  e  informazione  dei
pazienti, delle loro famiglie e dei caregiver,  anche  valorizzandone
il ruolo. 
  3. La Giunta regionale col regolamento di cui al comma 2 disciplina
la specifica individuazione dei tipi di dati  personali  che  possono
essere  trattati,  le  operazioni  eseguibili   nonche'   le   misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti  fondamentali  e  gli
interessi dell'interessato. I  trattamenti  di  dati  personali  sono
effettuati per i motivi di interesse pubblico rilevante di  cui  alle
disposizioni del regolamento (UE)  2016/679,  art.  9,  paragrafo  2,
lettere g) e h). 
  4.  La  Giunta  regionale  trasmette  annualmente  alla  competente
commissione assembleare una relazione sulle azioni di promozione e di
sostegno  della  medicina  di  iniziativa  attuate   nel   territorio
regionale.