Art. 4 Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 7 del 2004 1. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) e' sostituito dal seguente: «Il rilascio avviene sulla base dei criteri, nell'ordine, di cui ai commi 2, 3 e 4». 2. Dopo il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 7 del 2004 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi in cui la concessione sia rilasciata a un soggetto diverso dal concessionario uscente e questo nel periodo di validita' della concessione abbia realizzato a proprie spese investimenti sui beni oggetto della concessione, previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, il nuovo concessionario si impegna a riconoscere a quello uscente un indennizzo, predeterminato in fase di pubblicazione dell'area ai sensi dell'art. 16, pari al valore non ammortizzato degli investimenti.».