Art. 4 
 
      Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 7 del 2004 
 
  1. Il  secondo  periodo  del  comma  1  dell'art.  15  della  legge
regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in  materia  ambientale.
Modifiche ed  integrazioni  a  leggi  regionali)  e'  sostituito  dal
seguente: «Il rilascio avviene sulla base dei  criteri,  nell'ordine,
di cui ai commi 2, 3 e 4». 
  2. Dopo il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 7 del 2004
e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Nei casi in cui la concessione sia rilasciata a un soggetto
diverso dal concessionario uscente e questo nel periodo di  validita'
della concessione abbia realizzato a proprie spese  investimenti  sui
beni oggetto della concessione, previsti dall'atto di  concessione  o
comunque autorizzati  dal  concedente,  il  nuovo  concessionario  si
impegna a riconoscere a quello uscente un indennizzo,  predeterminato
in fase di pubblicazione dell'area ai sensi  dell'art.  16,  pari  al
valore non ammortizzato degli investimenti.».