Art. 40 Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1984 1. Al comma 6 dell'art. 15 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) le parole «dall'ente competente a norma dell'art. 23» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione».