Art. 40 
 
            Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1984 
 
  1. Al comma 6 dell'art. 15 della legge regionale 2 agosto 1984,  n.
42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica.  Delega  di  funzioni
amministrative) le parole «dall'ente competente a norma dell'art. 23»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione».