Art. 42 
 
                        Modifiche all'art. 15 
                della legge regionale n. 11 del 2013 
 
  1. All'art. 15 della legge regionale 26 luglio 2013, n.  11  (Testo
unico   sul   funzionamento   e    l'organizzazione    dell'Assemblea
legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e
dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione  burocratica  e
la riduzione dei costi dell'Assemblea), sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) nella rubrica, le parole  «dei  consiglieri  in  carica»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «e  rimborso  delle  spese  di   difesa
giudiziale»; 
    b) al comma 3 le parole «di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163  (Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e forniture,  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e
2004/18/CE) e del decreto del Presidente della Repubblica  5  ottobre
2010, n. 207 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice  dei
contratti)» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di  contratti
pubblici»; 
    c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
  «7. Qualora non operi nessuna copertura  assicurativa  delle  spese
legali e peritali di cui al comma 1, e'  ammesso  il  rimborso  delle
spese di difesa giudiziale, nel caso di  conclusione  favorevole  del
procedimento civile o penale con pronuncia inoppugnabile, in presenza
di tutte le seguenti condizioni: 
    a) assenza di conflitto di interessi con la Regione; 
    b) si tratti di procedimenti relativi a  atti  o  fatti  connessi
all'espletamento dell'attivita' istituzionale; 
    c) assenza di dolo o colpa grave. 
  Il rimborso delle spese di difesa giudiziale, limitato al  compenso
per un solo avvocato e per un solo eventuale consulente di parte,  e'
ammesso  in  misura  non  superiore  a  quello  che  spetterebbe   al
professionista incaricato dalla Regione.»; 
  «8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche ai  soggetti
di cui al comma 1 dopo la loro cessazione dalla carica,  per  atti  o
fatti riferiti al periodo in cui erano in carica.».