Art. 42 Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 11 del 2013 1. All'art. 15 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), sono apportate le seguenti modifiche: a) nella rubrica, le parole «dei consiglieri in carica» sono sostituite dalle seguenti: «e rimborso delle spese di difesa giudiziale»; b) al comma 3 le parole «di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti)» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di contratti pubblici»; c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «7. Qualora non operi nessuna copertura assicurativa delle spese legali e peritali di cui al comma 1, e' ammesso il rimborso delle spese di difesa giudiziale, nel caso di conclusione favorevole del procedimento civile o penale con pronuncia inoppugnabile, in presenza di tutte le seguenti condizioni: a) assenza di conflitto di interessi con la Regione; b) si tratti di procedimenti relativi a atti o fatti connessi all'espletamento dell'attivita' istituzionale; c) assenza di dolo o colpa grave. Il rimborso delle spese di difesa giudiziale, limitato al compenso per un solo avvocato e per un solo eventuale consulente di parte, e' ammesso in misura non superiore a quello che spetterebbe al professionista incaricato dalla Regione.»; «8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche ai soggetti di cui al comma 1 dopo la loro cessazione dalla carica, per atti o fatti riferiti al periodo in cui erano in carica.».