Art. 43 Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 18 del 2016 1. Dopo il comma 6 dell'art. 7 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalita' e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) e' aggiunto il seguente: «6-bis. Gli accordi di programma con i soggetti assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalita' organizzata e mafiosa di cui all'art. 19 comportano, previa acquisizione del parere delle amministrazioni comunali interessate, il conseguimento dell'ammissibilita' della destinazione funzionale dell'immobile prevista per il loro riutilizzo nonche' la regolarizzazione edilizia ed urbanistica dei medesimi immobili anche in variante alle vigenti previsioni urbanistiche, senza oneri a carico degli assegnatari.».