Art. 43 
 
      Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 18 del 2016 
 
  1. Dopo il comma 6 dell'art. 7 della  legge  regionale  28  ottobre
2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalita' e  per  la
valorizzazione della cittadinanza e  dell'economia  responsabili)  e'
aggiunto il seguente: 
  «6-bis. Gli accordi di programma con  i  soggetti  assegnatari  dei
beni immobili confiscati alla criminalita' organizzata e  mafiosa  di
cui all'art. 19 comportano,  previa  acquisizione  del  parere  delle
amministrazioni    comunali     interessate,     il     conseguimento
dell'ammissibilita'  della  destinazione   funzionale   dell'immobile
prevista per il loro riutilizzo nonche' la regolarizzazione  edilizia
ed urbanistica dei medesimi immobili anche in variante  alle  vigenti
previsioni urbanistiche, senza oneri a carico degli assegnatari.».