Art. 44 
 
      Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 11 del 2019 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 2 luglio  2019,  n.
11 (Contributi ai comuni e alle Unioni di  comuni  per  le  spese  di
funzionamento degli uffici del giudice di  pace)  sono  soppresse  le
seguenti parole: «pari a euro 50.000.00».