Art. 44 Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 11 del 2019 1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 2 luglio 2019, n. 11 (Contributi ai comuni e alle Unioni di comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace) sono soppresse le seguenti parole: «pari a euro 50.000.00».