Art. 45 Abrogazioni e norme transitorie 1. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) e' abrogato. 2. L'art. 35 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016) e' abrogato. 3. Con deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalita' attuative e di gestione per l'attribuzione del «codice identificativo di riferimento» (CIR) alle strutture di cui al comma 1 dell'art. 35-bis della legge regionale n. 16 del 2004, introdotto dalla presente legge.