Art. 45 
 
                   Abrogazioni e norme transitorie 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 10 aprile 1995, n.
29 (Riordinamento  dell'Istituto  dei  beni  artistici,  culturali  e
naturali della Regione Emilia-Romagna) e' abrogato. 
  2. L'art. 35 della legge regionale 20 dicembre 2013, n.  28  (Legge
finanziaria regionale adottata  a  norma  dell'art.  40  della  legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza  con  l'approvazione
del  bilancio  di  previsione  della   Regione   Emilia-Romagna   per
l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016) e'
abrogato. 
  3. Con deliberazione, da adottarsi entro centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, la  Giunta  regionale
disciplina le modalita' attuative e di  gestione  per  l'attribuzione
del «codice identificativo di riferimento» (CIR)  alle  strutture  di
cui al comma 1 dell'art. 35-bis della legge regionale n. 16 del 2004,
introdotto dalla presente legge.