Art. 5 
 
      Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 7 del 2004 
 
  1. Dopo il primo periodo del  comma  4  dell'art.  16  della  legge
regionale n. 7 del 2004 e' inserito  il  seguente:  «Nella  procedura
concorsuale  la  selezione  e'  effettuata  applicando  il   criterio
dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  tenuto   conto   di
parametri  connessi  con  la   tutela,   la   valorizzazione   e   la
conservazione dei beni demaniali quali, a seconda delle aree e  degli
usi considerati, interventi di miglioramento ambientale, utilizzo non
singolo ma collettivo o diffuso dell'area, beneficio  apportato  alla
realta' sociale, economica e culturale del territorio, oltre che  del
canone offerto.». 
  2. Al comma 5 dell'art. 16 della legge regionale  n.  7  del  2004,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) nel primo periodo sono soppresse le  seguenti  parole:  «,  in
relazione al canone fissato come base,»; 
    b) nel secondo periodo le parole  «del  canone  piu'  alto»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «dell'applicazione   del    criterio
predeterminato ai sensi del secondo periodo del comma 4.».