Art. 5 Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 7 del 2004 1. Dopo il primo periodo del comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 7 del 2004 e' inserito il seguente: «Nella procedura concorsuale la selezione e' effettuata applicando il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, tenuto conto di parametri connessi con la tutela, la valorizzazione e la conservazione dei beni demaniali quali, a seconda delle aree e degli usi considerati, interventi di miglioramento ambientale, utilizzo non singolo ma collettivo o diffuso dell'area, beneficio apportato alla realta' sociale, economica e culturale del territorio, oltre che del canone offerto.». 2. Al comma 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 7 del 2004, sono apportate le seguenti modifiche: a) nel primo periodo sono soppresse le seguenti parole: «, in relazione al canone fissato come base,»; b) nel secondo periodo le parole «del canone piu' alto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'applicazione del criterio predeterminato ai sensi del secondo periodo del comma 4.».