Art. 6 
 
      Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 7 del 2004 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 7 del 2004
sono aggiunti i seguenti commi: 
  «1-bis. La durata dell'utilizzo delle aree date in concessione puo'
essere incrementata sino ad un massimo di ulteriori  sette  anni  nel
caso di strutture private amovibili, ivi insistenti, che siano  state
oggetto di intervento di riqualificazione urbanistica o paesaggistica
in proporzione all'intensita' economica dell'intervento. 
  «1-ter. La durata delle concessioni puo' essere aumentata  fino  al
doppio anche per gli utilizzi di cui  al  comma  1,  lettera  a),  in
considerazione della realizzazione  di  interventi  di  miglioramento
ambientale che abbiano comportato investimenti.».