Art. 6 Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 7 del 2004 1. Dopo il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 7 del 2004 sono aggiunti i seguenti commi: «1-bis. La durata dell'utilizzo delle aree date in concessione puo' essere incrementata sino ad un massimo di ulteriori sette anni nel caso di strutture private amovibili, ivi insistenti, che siano state oggetto di intervento di riqualificazione urbanistica o paesaggistica in proporzione all'intensita' economica dell'intervento. «1-ter. La durata delle concessioni puo' essere aumentata fino al doppio anche per gli utilizzi di cui al comma 1, lettera a), in considerazione della realizzazione di interventi di miglioramento ambientale che abbiano comportato investimenti.».