Art. 8 Misure di semplificazione procedimentale 1. Per garantire l'economicita' dell'azione amministrativa, qualora vi sia la necessita' di avviare il riesame di autorizzazioni integrate ambientali di cui al titolo III-bis, parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) a seguito dell'adozione delle decisioni relative alle conclusioni sulle best available techniques (BAT) riferite all'attivita' principale di un'installazione, nonche' il riesame conseguente all'adozione di nuove disposizioni legislative nazionali o regionali, viene effettuata contestualmente un'unica analisi di conformita' dell'autorizzazione alle nuove disposizioni nell'ambito dell'attivita' calendarizzata.