Art. 8 
 
              Misure di semplificazione procedimentale 
 
  1. Per garantire l'economicita' dell'azione amministrativa, qualora
vi  sia  la  necessita'  di  avviare  il  riesame  di  autorizzazioni
integrate ambientali di cui al titolo III-bis, parte II, del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme  in  materia  ambientale)  a
seguito dell'adozione delle decisioni relative alle conclusioni sulle
best available techniques (BAT) riferite all'attivita' principale  di
un'installazione, nonche'  il  riesame  conseguente  all'adozione  di
nuove  disposizioni  legislative   nazionali   o   regionali,   viene
effettuata   contestualmente   un'unica   analisi   di    conformita'
dell'autorizzazione    alle    nuove     disposizioni     nell'ambito
dell'attivita' calendarizzata.