Art. 9 
 
                    Disposizioni per lo sviluppo 
                   dell'impiantistica di recupero 
 
  1. In attuazione della  legge  regionale  5  ottobre  2015,  n.  16
(Disposizioni a sostegno  dell'economia  circolare,  della  riduzione
della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine  vita,
della raccolta differenziata e  modifiche  alla  legge  regionale  19
agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi)), la Regione promuove le  attivita'  di
recupero  dei  rifiuti  e  il  miglior  impiego  dei   sottoprodotti,
assicurando  altresi'   che   lo   sviluppo   dell'impiantistica   di
riferimento risulti compatibile con le  esigenze  di  un  ordinato  e
razionale assetto del suolo definite  dall'art.  1,  comma  2,  della
legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina  regionale  sulla
tutela e l'uso del territorio). 
  2. A tal fine il Piano  urbanistico  generale  (PUG),  disciplinato
dalla legge regionale n. 24 del 2017, individua le aree  idonee  alla
realizzazione degli impianti di  cui  al  comma  1,  in  coerenza  ai
criteri  tecnici  per  la  mitigazione  degli  impatti  ambientali  e
territoriali,  stabiliti  dalla  Regione  ai  sensi  del   comma   4.
Nell'ambito del parere vincolante del Comitato urbanistico sul PUG di
cui all'art. 46, comma 4, della legge regionale n. 24  del  2017,  il
rappresentante unico della Giunta regionale  accerta  la  conformita'
delle previsioni del piano alle disposizioni regionali. 
  3. Allo scopo di assicurare un ordinato sviluppo dell'impiantistica
di cui al comma 1, i  nuovi  impianti  sono  localizzati  secondo  le
prescrizioni del PUG stabilite ai sensi del comma 2,  fatti  salvi  i
casi in cui si puo' procedere  in  variante  in  quanto  il  medesimo
strumento urbanistico non individui aree  idonee  destinate  al  loro
insediamento o individui aree insufficienti. 
  4. Con deliberazione della  Giunta  regionale  sono  specificati  i
criteri sulla base dei quali definire  i  carichi  ambientali  e  gli
indici di pressione con particolare  riferimento  alle  emissioni  di
anidride carbonica, alle emissioni odorigene  e  alla  concentrazione
territoriale della  stessa  tipologia  impiantistica  anche  a  scala
sovracomunale nonche' le soglie dimensionali al di sotto delle  quali
gli impianti non sono soggetti all'applicazione della direttiva della
Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni regionali in  merito
all'individuazione delle aree e dei  siti  per  l'istallazione  degli
impianti di produzione di energia  rinnovabile,  stabilite  ai  sensi
dell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,  n.
387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa  alla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita').