Art. 9 Disposizioni per lo sviluppo dell'impiantistica di recupero 1. In attuazione della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)), la Regione promuove le attivita' di recupero dei rifiuti e il miglior impiego dei sottoprodotti, assicurando altresi' che lo sviluppo dell'impiantistica di riferimento risulti compatibile con le esigenze di un ordinato e razionale assetto del suolo definite dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio). 2. A tal fine il Piano urbanistico generale (PUG), disciplinato dalla legge regionale n. 24 del 2017, individua le aree idonee alla realizzazione degli impianti di cui al comma 1, in coerenza ai criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali e territoriali, stabiliti dalla Regione ai sensi del comma 4. Nell'ambito del parere vincolante del Comitato urbanistico sul PUG di cui all'art. 46, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2017, il rappresentante unico della Giunta regionale accerta la conformita' delle previsioni del piano alle disposizioni regionali. 3. Allo scopo di assicurare un ordinato sviluppo dell'impiantistica di cui al comma 1, i nuovi impianti sono localizzati secondo le prescrizioni del PUG stabilite ai sensi del comma 2, fatti salvi i casi in cui si puo' procedere in variante in quanto il medesimo strumento urbanistico non individui aree idonee destinate al loro insediamento o individui aree insufficienti. 4. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificati i criteri sulla base dei quali definire i carichi ambientali e gli indici di pressione con particolare riferimento alle emissioni di anidride carbonica, alle emissioni odorigene e alla concentrazione territoriale della stessa tipologia impiantistica anche a scala sovracomunale nonche' le soglie dimensionali al di sotto delle quali gli impianti non sono soggetti all'applicazione della direttiva della Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni regionali in merito all'individuazione delle aree e dei siti per l'istallazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, stabilite ai sensi dell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita').