Art. 11 Clausola valutativa 1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta, con cadenza triennale, anche avvalendosi delle sue funzioni svolte in qualita' di osservatorio di cui all'art. 7, presenta alla commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni su: a) andamento del fenomeno delle discriminazioni e delle violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere sul territorio regionale, anche nell'ambito del quadro nazionale; b) azioni intraprese e risultati ottenuti in attuazione degli interventi previsti dalla legge; c) ammontare e ripartizione delle risorse erogate e tipologia dei soggetti beneficiari; d) eventuali criticita' riscontrate nell'attuazione della legge. 2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione integrata della presente legge. 3. La Regione puo' promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti in tutti gli ambiti.