Art. 11 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. L'Assemblea legislativa esercita  il  controllo  sull'attuazione
della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A  tal  fine,  la
Giunta, con cadenza triennale, anche avvalendosi delle  sue  funzioni
svolte in qualita' di osservatorio di cui all'art. 7,  presenta  alla
commissione  assembleare  competente  una  relazione   che   fornisca
informazioni su: 
    a) andamento del fenomeno delle discriminazioni e delle  violenze
determinate dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere sul
territorio regionale, anche nell'ambito del quadro nazionale; 
    b) azioni intraprese e risultati  ottenuti  in  attuazione  degli
interventi previsti dalla legge; 
    c) ammontare e ripartizione delle risorse erogate e tipologia dei
soggetti beneficiari; 
    d) eventuali criticita' riscontrate nell'attuazione della legge. 
  2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano  per
la migliore valutazione integrata della presente legge. 
  3. La Regione puo'  promuovere  forme  di  valutazione  partecipata
coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti
in tutti gli ambiti.