Art. 12 Modifica alla legge regionale n. 6 del 2014 1. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 6 del 2014, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), la Regione non concede contributi ad associazioni, anche se regolarmente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, che nello svolgimento delle proprie attivita' realizzano, organizzano o pubblicizzano la surrogazione di maternita'». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 1° agosto 2019 BONACCINI (Omissis)