Art. 3 Educazione e sport 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, le agenzie educative del territorio e le associazioni, sostiene la promozione di attivita' di formazione e aggiornamento del personale docente diretta a favorire inclusione sociale, superamento degli stereotipi discriminatori, prevenzione del bullismo e cyberbullismo motivato dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere, sostenendo progettualita' le cui modalita' assicurino il dovere e diritto dei genitori di educare la prole, ai sensi dell'art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani e dell'art. 30 della Costituzione. A tale scopo la Regione valorizza la pluralita' delle metodologie di intervento per garantire un'effettiva liberta' di scelta. 2. La Regione promuove altresi' attivita' e iniziative a sostegno dell'associazionismo sportivo impegnato a favorire l'equa partecipazione allo sport, contrastando stereotipi discriminatori e l'abbandono sportivo come previsto dalla legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attivita' motorie e sportive).