Art. 3 
 
                         Educazione e sport 
 
  1.  La  Regione,   nell'ambito   delle   proprie   competenze,   in
collaborazione  con  l'Ufficio  scolastico  regionale,   le   agenzie
educative del territorio e le associazioni, sostiene la promozione di
attivita' di formazione e aggiornamento del personale docente diretta
a  favorire  inclusione   sociale,   superamento   degli   stereotipi
discriminatori, prevenzione del  bullismo  e  cyberbullismo  motivato
dall'orientamento sessuale o  dall'identita'  di  genere,  sostenendo
progettualita' le cui modalita' assicurino il dovere  e  diritto  dei
genitori  di  educare  la  prole,  ai  sensi   dell'art.   26   della
Dichiarazione universale dei  diritti  umani  e  dell'art.  30  della
Costituzione. A tale scopo la Regione valorizza la  pluralita'  delle
metodologie di intervento  per  garantire  un'effettiva  liberta'  di
scelta. 
  2. La Regione promuove altresi' attivita' e iniziative  a  sostegno
dell'associazionismo   sportivo   impegnato   a    favorire    l'equa
partecipazione allo sport, contrastando stereotipi  discriminatori  e
l'abbandono sportivo come previsto dalla legge  regionale  31  maggio
2017, n. 8 (Norme per la promozione e  lo  sviluppo  delle  attivita'
motorie e sportive).