Art. 6 Misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza e di sostegno alle vittime 1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi di accoglienza, soccorso, protezione e sostegno alle vittime di discriminazione o di violenza commesse in ragione del loro orientamento sessuale o della loro identita' di genere, nell' ambito del sistema integrato dei servizi alla persona presenti sul territorio ed avvalendosi del Centro regionale contro le discriminazioni di cui all'art. 41 della legge regionale n. 6 del 2014, nonche' degli istituti di garanzia regionali per quanto di competenza. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione puo' stipulare protocolli d'intesa e convenzioni con enti pubblici, organizzazioni di volontariato e associazioni, iscritte nei registri previsti dalla legislazione vigente in materia, impegnate in attivita' rispondenti alle finalita' di cui alla presente legge.