Art. 6 
 
Misure di  contrasto  alla  discriminazione  e  alla  violenza  e  di
                        sostegno alle vittime 
 
  1.  La  Regione  promuove  e  sostiene  progetti  e  interventi  di
accoglienza,  soccorso,  protezione  e  sostegno  alle   vittime   di
discriminazione  o  di  violenza  commesse  in   ragione   del   loro
orientamento sessuale o della loro identita' di genere, nell'  ambito
del  sistema  integrato  dei  servizi  alla  persona   presenti   sul
territorio  ed   avvalendosi   del   Centro   regionale   contro   le
discriminazioni di cui all'art. 41 della legge  regionale  n.  6  del
2014, nonche' degli istituti di  garanzia  regionali  per  quanto  di
competenza. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione puo' stipulare  protocolli
d'intesa  e  convenzioni  con  enti   pubblici,   organizzazioni   di
volontariato e associazioni, iscritte  nei  registri  previsti  dalla
legislazione vigente in materia, impegnate in  attivita'  rispondenti
alle finalita' di cui alla presente legge.