Art. 8 Comitato regionale per le comunicazioni 1. In coerenza con le finalita' di cui alla presente legge, il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), nell'ambito della funzione di monitoraggio e delle altre funzioni di cui alla legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)), effettua, nei periodi di monitoraggio individuati nel corso dell'anno o su segnalazione di terzi, la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonche' dei messaggi commerciali e pubblicitari, eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignita' riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o all'identita' di genere della persona, in attuazione dell'art. 36-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). Nei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione (Codice di autoregolamentazione TV e minori e decreto ministeriale 21 gennaio 2008, n. 36 - Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato «codice media e sport») di cui all'art. 9, comma 3 e art. 35-bis del decreto legislativo n. 177 del 2005, il CORECOM si fa parte attiva nella segnalazione alle autorita' e agli organismi competenti. 2. Nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale, il CORECOM assicura un efficace esercizio della facolta' di accesso ai soggetti legittimati, garantendo adeguati spazi di informazione e di espressione anche in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.