Art. 8 
 
               Comitato regionale per le comunicazioni 
 
  1. In coerenza con le finalita' di  cui  alla  presente  legge,  il
Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), nell'ambito  della
funzione di monitoraggio e delle altre funzioni  di  cui  alla  legge
regionale 30  gennaio  2001,  n.  1  (Istituzione,  organizzazione  e
funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)),
effettua, nei periodi di monitoraggio individuati nel corso dell'anno
o su segnalazione  di  terzi,  la  rilevazione  sui  contenuti  della
programmazione televisiva e radiofonica regionale e  locale,  nonche'
dei messaggi commerciali e pubblicitari, eventualmente discriminatori
rispetto alla pari  dignita'  riconosciuta  ai  diversi  orientamenti
sessuali o all'identita'  di  genere  della  persona,  in  attuazione
dell'art. 36-bis del decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177
(Testo unico dei servizi di media  audiovisivi  e  radiofonici).  Nei
casi non  conformi  ai  codici  di  autoregolamentazione  (Codice  di
autoregolamentazione TV e minori e decreto  ministeriale  21  gennaio
2008,  n.  36  -  Codice  di  autoregolamentazione  dell'informazione
sportiva denominato «codice media e sport») di cui all'art. 9,  comma
3 e art. 35-bis del decreto legislativo n. 177 del 2005,  il  CORECOM
si fa parte attiva nella segnalazione alle autorita' e agli organismi
competenti. 
  2.  Nell'ambito   delle   funzioni   di   disciplina   dell'accesso
radiofonico e televisivo regionale, il CORECOM assicura  un  efficace
esercizio  della  facolta'  di  accesso  ai   soggetti   legittimati,
garantendo adeguati spazi di informazione e di espressione  anche  in
ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.