Art. 2 Modalita' attuative 1. Il Presidente della regione e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare i rapporti tra Regione Emilia-Romagna e Agenzia delle entrate in merito a modalita' e procedure per la fruizione e i controlli sulla misura prevista dalla presente legge.