Art. 2 
 
                         Modalita' attuative 
 
  1. Il Presidente della regione e' autorizzato a stipulare  apposita
convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare  i  rapporti
tra Regione Emilia-Romagna  e  Agenzia  delle  entrate  in  merito  a
modalita' e procedure per la fruizione e  i  controlli  sulla  misura
prevista dalla presente legge.