Art. 8 Modalita' attuative 1. La giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari, stabilisce, con propri atti, le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.