Art. 8 
 
                         Modalita' attuative 
 
  1. La giunta regionale, previo parere delle competenti  commissioni
assembleari,  stabilisce,  con  propri  atti,  le  modalita'  per  la
concessione e l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 2,  3,
4, 5, 6 e 7 nel rispetto  della  normativa  europea  sugli  aiuti  di
Stato.