Art. 9 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente  legge,  per
gli esercizi 2019-2021 la regione fara' fronte mediante l'istituzione
nella parte  spesa  del  bilancio  regionale  di  appositi  capitoli,
nell'ambito di missioni e programmi specifici, la  cui  copertura  e'
assicurata dai fondi a tale scopo specifico  accantonati  nell'ambito
del fondo speciale, di cui alla Missione 20 fondi e accantonamenti  -
Programma 3 altri fondi «Fondo speciale per  far  fronte  agli  oneri
derivanti  da  provvedimenti  legislativi  regionali  in   corso   di
approvazione» del bilancio di previsione 2019-2021. 
  2. La giunta regionale e' autorizzata  a  provvedere,  con  proprio
atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
 
    Bologna, 1° agosto 2019 
 
                              BONACCINI 
 
(Omissis).